Ricorda l’agenzia delle Entrate – risoluzione n. 53 del 13 aprile 2006 – che il conferimento di immobili da parte dei Comuni ai fini della valorizzazione è esente da bolli, imposte di registro, ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta solo se svolta “in favore di fondazioni o società di cartolarizzazioni, associazioni riconosciute”. Il limite deriva dal comma 576 della Finanziaria 2006, che ha ristretto l’ambito dei vantaggi fiscali introdotti dal comma 275 della finanziaria 2005, introducendo però la categoria delle “associazioni riconosciute”, per le quali i benefici fiscali non si estendono all’Iva, derogabile solo nei casi espressamente previsti dalla Ue.
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