Con la decisione dell’11 gennaio 2006, tributaria provinciale di Torino ha accolto il ricorso di un contribuente contro una cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione - ex articolo 36-bis, Dpr 600/73 - della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 1998, con la quale s’iscrivevano a ruolo le imposte risultanti dalla dichiarazione stessa di cui era stato omesso il versamento, con relativi interessi e sanzioni. Il principio affermato dalla Ct è che la cartella è da considerare illegittima quando manchi la prova della preventiva comunicazione al contribuente. I giudici della Commissione hanno peraltro ravvisato un vizio di motivazione nella cartella, non essendo state puntualmente esposte le somme di cui si contestava l’omesso o carente pagamento, né fornite indicazioni circa l’elemento soggettivo ai fini dell’irrogazione della sanzione. Lo statuto dei diritti del contribuente, introdotto nel sistema nel previsto espressamente che il Fisco renda noti ai contribuenti “ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l’irrogazione di una sanzione” (articolo 6, comma 2, legge 212/2000). L’invio della comunicazione d’irregolarità prima della cartella di pagamento consente al destinatario di definire l’eventuale violazione con il pagamento ridotto (ad un terzo nel caso di liquidazioni ex articolo 36-bis dpr 600/73) della sanzione. L’obbligatorietà della comunicazione, non espressamente prevista dalla legge, è però riconosciuta dall’Amministrazione finanziaria.
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