L’intervenuto annullamento della cartella esattoriale, ancorché con sentenza non definitiva, comporta il venir meno della pretesa tributaria e, dunque, l’esistenza del profitto del reato.
In detto contesto e “allo stato”, sarebbe privo di qualsiasi giustificazione il mantenimento del sequestro preventivo precedentemente disposto sui beni del presunto evasore.
Ciò in assenza di qualsivoglia “attuale” pretesa erariale: non sussisterebbe, ossia, in quel momento, nulla da salvaguardare a seguito dell’annullamento dell’avviso di accertamento e del conseguente provvedimento di sgravio del debito tributario.
Proprio l’assenza di attuali pretese erariali renderebbe, quindi, illegittimo il sequestro funzionale alla confisca per equivalente di un profitto, in atto, inesistente.
E’ quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione, Terza sezione penale, nel testo della sentenza n. 26450 depositata il 24 giugno 2016.
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