Carenze contabili: commercialista paga sanzioni e maggiori imposte

Pubblicato il 21 ottobre 2020

Pronuncia della Corte di cassazione in tema di responsabilità professionale per inadempimento alle prestazioni dovute: risarcibili le sanzioni conseguenti all’accertamento fiscale e i maggiori tributi dovuti alla non corretta tenuta della contabilità da parte del professionista.

Responsabilità professionale, quantificazione del risarcimento danni

Nell’ambito di una causa in cui era stata accertata la sussistenza della responsabilità professionale di un commercialista, la Corte di Appello aveva riconosciuto, a titolo di risarcimento del danno patito dalla società cliente, esclusivamente la somma corrispondente alle sanzioni conseguenti all'accertamento fiscale subito dalla stessa, e non quella dovuta a titolo di tributi, e ciò sull’assunto che quest'ultimo importo “sarebbe stato comunque a carico della società”.

Il professionista era stato ritenuto responsabile per il negligente svolgimento della prestazione professionale, avente ad oggetto la tenuta della contabilità sociale, nonché la redazione di bilanci e dichiarazioni dei redditi della cliente.

La società si era rivolta alla Corte di cassazione, lamentando un omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla mancata liquidazione delle somme spese per maggiori imposte a seguito della mancata deducibilità di spese e preammortamenti e per sanzioni.

Omesso esame di fatti decisivi, sentenza cassata con rinvio

E la Suprema corte, con ordinanza n. 22855 del 20 ottobre 2020, ha giudicato il relativo motivo fondato.

Nella decisione, gli Ermellini hanno in primo luogo sottolineato come la corte di appello avesse ritenuto che le sentenze tributarie aventi ad oggetto l'accertamento fiscale operato nei confronti della società ricorrente, regolarmente prodotte in giudizio da quest'ultima, costituissero prova sufficiente dell'inadempimento del commercialista.

La questione della sussistenza della sua responsabilità professionale, in tale contesto, non era più in discussione, in quanto, allo stato, si controverteva esclusivamente in riferimento all'importo del risarcimento dallo stesso dovuto.

In proposito, la società aveva dedotto che la responsabilità del professionista aveva determinato non solo le sanzioni, ma anche la necessità di pagare le maggiori imposte contestate, posto che il maggior importo richiesto a tale titolo dal fisco era dovuto proprio alla non corretta tenuta della contabilità.

Tuttavia, tutti i fatti indicati dalla deducente società, certamente decisivi ai fini dell'esito del giudizio, non erano stati in alcun modo presi in esame dai giudici di merito, i quali si erano limitati ad affermare, in modo del tutto generico, che poteva riconoscersi alla medesima, a titolo di risarcimento, esclusivamente l'importo relativo alle sanzioni, sull'assunto che i tributi sarebbero stati in ogni caso a suo carico.

La decisione impugnata è stata così cassata dalla Suprema corte, con rinvio ai fini di una nuova valutazione della fattispecie sotto il profilo della determinazione del danno subito dalla società.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy