Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603-bis cod. pen. si perfeziona attraverso modalità alternative che riguardano non solo l'assunzione, ma anche l'utilizzazione o l'impiego di manodopera.
Ciò posto, non si può sostenere che, ai fini della individuazione del momento perfezionativo del reato, debba aversi riguardo al solo dato primigenio dell'insorgenza del rapporto di lavoro.
Si tratta, infatti, di un reato istantaneo con effetti permanenti il cui perfezionamento si realizza anche attraverso l'impiego o l'utilizzazione della manodopera in condizioni di sfruttamento e con approfittamento dello stato di bisogno.
La lesione del bene giuridico protetto dalla norma permane finché perdura la condizione di sfruttamento e approfittamento.
Pertanto, a far data dall'entrata in vigore della novella del 2016 che ha esteso la responsabilità del reato, inizialmente prevista solo a carico del soggetto interponente, anche alla parte datoriale, il datore di lavoro che assuma, impieghi o utilizzi manodopera nella ricorrenza dei presupposti descritti dalla citata norma, deve rispondere del reato di sfruttamento di manodopera.
E' quanto sostenuto dalla Corte di cassazione, con sentenza n. 24388 del 24 giugno 2022, pronunciata in rigetto del ricorso promosso dalla legale rappresentante di una Snc contro il sequestro preventivo disposto a suo carico nell'ambito di un procedimento penale in cui la stessa era gravemente indiziata del reato di sfruttamento del lavoro ex art. 603-bis cod. pen.
La ricorrente si era rivolta alla Suprema corte lamentando, tra i motivi, violazione ed erronea applicazione di legge, sull'assunto che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 603-bis cod. pen.non dovesse applicarsi nel caso in esame, trattandosi di rapporti di lavoro iniziati in epoca notevolmente antecedente alla riforma.
Secondo la difesa dell'indagata, infatti, la fattispecie in esame si era perfezionata con l'assunzione del lavoratore, assunzione avvenuta prima della introduzione della norma incriminatrice del 2016.
Rilievo, questo, ritenuto erroneo dagli Ermellini, i quali hanno evidenziato che tale ultima norma, proprio al fine di realizzare un'ampia ed efficace tutela delle concrete situazioni che possono realizzarsi in tale ambito, prevede che il reato si perfezioni, come detto, attraverso modalità alternative che riguardano non solo l'assunzione, ma anche l'utilizzazione o l'impiego di manodopera.
Era inesatto, dunque, sostenere che, ai fini della individuazione del momento di configurazione del reato, occorresse avere riguardo al solo dato iniziale dell'insorgenza del rapporto di lavoro.
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