Gli esercenti che hanno versato il canone speciale RAI nel 2021, poi annullato dal Decreto Sostegni, possono recuperare l’importo mediante un credito d’imposta da utilizzare in compensazione con modello F24. L’Agenzia ha istituito il necessario codice tributo.
Il Decreto Sostegni (n. 41/2021), per l'anno 2021, ha disposto l’esonero dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni per le strutture ricettive, di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore.
Qualora gli interessati abbiano eventualmente effettuato il versamento, alla data del 22 marzo 2021, del detto canone, la norma ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 100% dell’importo.
Il credito in parola è fruibile mediante compensazione con F24; la risoluzione n. 6 del 25 gennaio 2022, pubblicata dall’Agenzia, indica il codice tributo da utilizzare: “6958” denominato “CREDITO D’IMPOSTA CANONE SPECIALE RAI – art. 6, c. 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41”.
Le istruzioni delle Entrate specificano che il codice va inserito nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere sempre indicato il valore “2021”.
Inoltre:
La risoluzione n. 6/2022 chiarisce che i beneficiari del credito (con l’indicazione degli importi) sono stati comunicati alla RAI; pertanto, eventuali precisazioni vanno indirizzate alla Radiotelevisione italiana, utilizzando l’indirizzo PEC dell’ufficio RAI della propria regione reperibile all’indirizzo web ‘www.canone.rai.it/Speciali/SediSpeciali.aspx’.
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