Canna fumaria da rimuovere, se limita le facoltà dei condomini

Pubblicato il 25 agosto 2015

Con sentenza n. 17072 depositata il 24 agosto 2015, la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha respinto il ricorso di una società, avverso la pronuncia con cui la Corte territoriale l'aveva condannata al ripristino dello stato dei luoghi ed alla eliminazione dell'opera da essa posta in essere.

In particolare, la ricorrente aveva apposto sul muro comune una canna fumaria, nell'ambito di una corte di un palazzo di pregio; opera che, a detta dei giudici di merito, aveva alterato notevolmente l'estetica dell'edificio e costituito turbativa (poiché faceva ombra) al godimento della luce dall'appartamento sottostante (di proprietà dei resistenti), diminuendone la luminosità.

Sulla questione, la Cassazione ha ritenuto - confermando quanto dedotto dalla Corte di merito – che mediante l'apposizione della canna fumaria, la condomina ricorrente avesse effettivamente alterato lo stato della cosa comune, eccedendo i limiti segnati dalle concorrenti facoltà dei compossessori ex art. 1102 c.c.

La ricorrente – ha concluso la Suprema Corte - ha dunque commesso molestia (ai fini della tutela possessoria), laddove ha gravemente degradato l'estetica dell'edificio (tra l'altro di interesse storico – artistico) ed alterato le precedenti facoltà di utilizzazione degli altri condomini ed, in particolar modi, degli attuali resistenti (riducendo la visibilità dalle loro finestre).

Nè risultano nella specie dimostrati gli argomenti esposti dalla ricorrente, quali la impossibilità di una diversa collocazione della canna fumaria o la necessità ed urgenza di detta collocazione.

 

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