Camere di Commercio, lettere per mancata nomina dell’organo di controllo

Pubblicato il 05 febbraio 2020

Sono in arrivo le comunicazioni preventive delle Camere di commercio per le Srl che, pur dovendo secondo i parametri, non si sono messe in regola con l’obbligo di nominare l’organo di controllo.

Il tribunale delle imprese competente per territorio, in tali circostanze, provvede alla nomina d’ufficio.

Mancata nomina dell’organo di controllo. Le lettere

Nelle missive - per sensibilizzare sulla necessità di adeguarsi alla nuova disciplina contenuta nell’articolo 2477 c.c. - si chiede di comunicare, entro 20 giorni dalla data di ricezione, via Pec, il motivo della mancata nomina entro il 16 dicembre 2019.

Le risposte serviranno alle Camere di Commercio per segnalare ai tribunali i casi di imprese che hanno già avviato l’iter di nomina o le eventuali sovrapposizioni di designazioni da parte dei tribunali stessi.

Si ricorda che l’articolo 2477, comma 2, lettera c) c.c., modificato dal Codice della Crisi d’impresa, impone la nomina dell’organo di controllo o del revisore per la società che ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale 4 milioni di euro;
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni 4 milioni di euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio 20 unità.

Lo stesso articolo stabilisce che nel caso in cui l’assemblea non provveda, il potere di nomina passa al tribunale, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del Registro delle Imprese.

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