L’Ispettorato nazionale del lavoro, con nota del 26 giugno 2024, n. 1156, torna sulla maxi sanzione per lavoro nero, fornendo importanti aggiornamenti.
La nota, non ancora pubblicata sul sito istituzionale dell’Ispettorato, aggiorna il “Vademecum sull’applicazione della maxi-sanzione per lavoro sommerso”, adottato con nota n. 856 del 19 aprile 2022 e successivamente aggiornato con nota n. 1552 del 22 luglio 2022.
L’aggiornamento si è reso necessario al fine di conformarsi al nuovo indirizzo giurisprudenziale secondo cui la condotta di impiego irregolare di lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del relativo rapporto di lavoro, integra un illecito di tipo omissivo istantaneo con effetti permanenti, che pertanto si consuma nel momento in cui, decorso il termine normativamente stabilito per la comunicazione di assunzione, la stessa non viene effettuata.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del decreto PNRR (decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56) e dei suoi nuovi importi sanzionatori, tale impostazione comporta che si debba aver riguardo alla normativa vigente al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro sommerso e non alla normativa operante alla sua cessazione.
Il nuovo orientamento determina importanti effetti anche con riferimento alla competenza territoriale ad adottare l’ordinanza-ingiunzione. In particolare, nei casi di dissociazione tra sede legale (luogo di consumazione dell’illecito) e unità produttiva (luogo di accertamento dell’illecito), il personale ispettivo è tenuto a tramettere il rapporto ex art. 17 L. n. 689/1981 all’Ispettorato territoriale nel cui ambito di competenza è ubicata la sede legale ai fini della successiva adozione dell’ordinanza-ingiunzione.
L’INL inoltre, con la nota del 26 giugno 2024, n. 1156, chiarisce che con riguardo al lavoro occasionale agricolo a tempo determinato (LOAgri) nelle ipotesi in cui sia è omessa la comunicazione di instaurazione del rapporto è applicabile la maxi-sanzione per lavoro sommerso, non essendo più prevista la specifica sanzione nell’articolo 1, comma 354, della legge n. 197/2022.
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