Calzature industria. Rinnovo

Pubblicato il 24 luglio 2024

Il 17 luglio 2024 Assocalzaturifici e Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil hanno firmato l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per gli addetti all’industria delle calzature, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. I singoli istituti modificati o introdotti dall'accordo, decorrono dal 1° agosto 2024, salvo non sia specificamente indicata una diversa decorrenza (Vai al testo dell'accordo).

Minimi contrattuali

L'accordo prevede un aumento contrattuale, pari ad € 191,00 calcolati al 4° livello e riparametrati come da seguente tabella, da erogare alle seguenti scadenze:

Limitatamente al 1° livello, la retribuzione minima, in aggiunta a quanto sopra concordato, è incrementata di un ulteriore importo pari ad € 186,76 dal 1° gennaio 2025.

Di conseguenza, la retribuzione del 1° livello sarà pari ad € 1.502,46 da gennaio 2025, € 1.530,00 da agosto 2025 ed € 1.557,00 da agosto 2026.

Consulta le tabelle retributive nella "Banca dati"

Welfare Sanitario/Fondo Sanimoda

Dal 1° gennaio 2026, al fine di elevare il livello delle prestazioni con il passaggio al "Piano Sanitario Premium", il contributo mensile, a carico imprese, sarà elevato ad € 15,00, per 12 mensilità, per ogni lavoratore non in prova, a tempo indeterminato o a tempo determinato pari o superiore a 12 mesi con decorrenza dal 13° mese.

Dal 1° gennaio 2025 sarà attivata, tramite Sanimoda, un'assicurazione contro la non autosufficienza (LTC) per tutti i lavoratori in forza alla suddetta data, finanziata dalle imprese con un contributo pari ad € 2,00/mese, per 12 mensilità, per ogni lavoratore non in prova, a tempo indeterminato o a tempo determinato pari o superiore a 12 mesi con decorrenza dal 13° mese.

Previdenza complementare/Fondo Previmoda

Dal 1° aprile 2025 il contributo aggiuntivo, a carico aziende, destinato al finanziamento di un'assicurazione per premorienza ed invalidità permanente, sarà elevato allo 0,24 % dell'ERN (elemento retributivo nazionale).

Orario di lavoro

Interpretazione autentica
Con interpretazione autentica le Parti precisano che la scelta tra un regime di orario di 39 o 40 ore settimanali non rappresenta un elemento di miglior favore per l'azienda, ma una semplice opzione organizzativa concordata tra le parti, realizzata con una differente distribuzione della riduzione dell'orario di lavoro.

Banca ore
Le ore di straordinario che ciascun lavoratore può far confluire nella banca individuale delle ore vengono elevate da 42 a 58 ore annue.

Ferie solidali
Con l'accordo viene promosso l'istituto della Banca ore solidale, previsto dall’art. 24 d.lgs 151/2015, con la definizione delle linee guida, salve eventuali regolamentazioni aziendali già adottate.

Assenze

Aspettative
La durata massima dell'aspettativa che può essere concessa al lavoratore assunto a tempo indeterminato con anzianità di servizio non inferiore ad un anno, per gravi e comprovate necessità personali di carattere oggettivamente straordinario, viene elevata a 4 mesi.

Per le lavoratrici che intraprendono terapie di fecondazione assistita, viene prevista la possibilità di richiedere un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di 1 mese.

Permessi
Ai lavoratori donatori di midollo osseo viene riconosciuto il diritto a permessi retribuiti per il tempo occorrente per l'effettuazione degli accertamenti e del prelievo, per le giornate di degenza necessarie al prelievo e per quelle di convalescenza necessarie per il ripristino dello stato di salute.

Ai componenti della RLS viene definito il monte ore annuo di permessi retribuiti.

Congedi
Per la lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, oltre al diritto di astenersi dal lavoro per 3 mesi per motivi connessi al percorso di protezione, viene prevista la possibilità di prolungare detto congedo fino ad un massimo di un ulteriore mese, in caso di necessità di prolungamento dei suddetti percorsi.

Vengono riconosciuti 10 giorni annui non retribuiti per malattia del figlio di età compresa tra 3 e 8 anni.

Malattia e infortunio non sul lavoro

In ossequio alla normativa, anche di livello europeo, dettata a tutela del principio di parità di trattamento, per i lavoratori con disabilità certificata ex L. 68/1999, i termini di conservazione del posto durante la malattia sono aumentati di 60 giorni, per un totale di 455 giorni di calendario.

Contratto a tempo determinato

Limiti percentuali
La percentuale dei lavoratori che possono essere occupati con contratto a tempo determinato passa al 30% del numero medio annuo dei lavoratori a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti ed esclusi i dirigenti.

Al fine del raggiungimento della suddetta percentuale si computa, come già previsto, la percentuale di contratti somministrazione a tempo determinato.

Causali
Nel rinnovo vengono individuate le condizioni per il ricorso al contratto a tempo determinato superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi.

Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"
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