In favore dei lavoratori appartenenti alle aziende del settore dei call center non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con un organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente alla presentazione della domanda, con unità produttive site in diverse Regioni o Province autonome e che abbiano attuato, entro la scadenza prevista, del 31 dicembre 2013, le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto, e che risultino ancora in forza alla data di pubblicazione del Decreto Interministeriale n. 22763 del 12 novembre 2015, è riconosciuta una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria.
L’indennità per i suddetti lavoratori può essere richiesta in presenza di crisi aziendale valutata sulla base degli indicatori economico-finanziari complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente, dai quali deve emergere un andamento a carattere involutivo.
Alla luce di quanto sopra, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 42 del 30 dicembre 2016, ha comunicato che le aziende del settore del call center che, nell''anno 2017, rientrino nei presupposti di legge, possono far ricorso agli strumenti di sostegno al reddito previsti dall’articolo 44, comma 7, D.Lgs. n.148/2015, nel limite della disponibilità finanziaria pari a 30 milioni di euro.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".