Cala il tasso per le rateazioni dei debiti Inps
Pubblicato il 07 maggio 2013
Dall'8 maggio 2013 il nuovo tasso di interesse di dilazione da applicare alle rateazioni per ritardato o omesso versamento dei contributi è pari a 6,50%. La variazione in diminuzione segue la decisione del 2 maggio 2013 del Consiglio direttivo della Banca centrale europea, che abbassa il valore del Tur (Tasso ufficiale di riferimento) allo 0,50%, con decorrenza 8 maggio 2013.
Aggiornata anche l'aliquota di calcolo delle somme aggiuntive, che è pari:
- al 6% per il pagamento ritardato delle inadempienze contributive riconosciute spontaneamente entro i termini o denunciate entro l'anno e pagate entro i 30 giorni successivi;
- al 30% annuo nel limite del 60% per l'omesso pagamento dei contributi che l'Ente ha provveduto ad accertare, denunciati dai soggetti coinvolti oltre un anno dalla loro scadenza, o denunciati entro l'anno e non pagati nei 30 giorni;
- al 6% per inosservanze dovute ad incertezze per contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi con pagamento nei termini fissati dall'ente impositore.
In caso di procedure concorsuali, anche con riferimento al Tur allo 0,50%, l'importo della sanzione ridotta deve comunque non essere inferiore al 2,50%, limite fissato per gli interessi legali.