Con sentenza 297/2006, tributaria regionale della Puglia si è espressa su un avviso di classamento che a giudizio del ricorrente era privo dei requisiti minimi di motivazione imposti per legge. Inoltre, nell’avviso contestato l’Ute aveva iscritto in catasto, con autonoma rendita, un locale attiguo all’immobile industriale principale, destinato ad ospitare la cabina elettrica. Sulla questione del presunto difetto di motivazione, i giudici hanno sottolineato come l’obbligo di motivare gli atti tributari, da parte dell’Ute, deve ritenersi sempre soddisfatto quando l’atto consente la verifica dei criteri seguiti nella valutazione e, anche, di conoscere, sommariamente, gli elementi all’uopo utilizzati, al fine di consentire al contribuente di contestare an e quantum debeatur. Circa l’opportunità di attribuire un’autonoma rendita all’immobile che insiste sullo stesso suolo sopra cui è eretto il fabbricato principale, destinato ad ospitare la cabina elettrica, ritiene strumentale all’immobile principale e alla complessiva funzionalità del compendio, l’ulteriore locale e, per questa ragione, estraneo ad ogni procedura di valutazione e valorizzazione individuale.
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