Buoni pasto agevolati per i part-time

Pubblicato il 04 gennaio 2007

L’Inps con la circolare n. 1 del 2007 prende una posizione chiara ai fini previdenziali circa l’attribuzione di buoni pasto anche ai lavoratori impiegati a part-time, superando così l’indicazione contenuta nella risoluzione dell’agenzia delle Entrate del 15 dicembre 2004, n. 153. Secondo l’Ente previdenziale, infatti, anche i lavoratori subordinati a tempo parziale, la cui articolazione dell’orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa per il pranzo, quando fruiscono di buoni pasto, rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 51 del Tuir. Pertanto, i buoni pasto non concorrono, quali compensi in natura, nei limiti di 5,29 euro giornalieri, alla formazione della base imponibile fiscale e contributiva del lavoratore anche quando assunto con contratto a tempo parziale. Il cambiamento di interpretazione è fondato sul fatto che la risoluzione 153/E/2004 interveniva in una situazione di assenza di una espressa previsione normativa, che è però intervenuta nel frattempo (Dcpm 18 novembre 2005). La stessa agenzia delle Entrate ha poi recepito la novità in materia di buoni pasto, tramite la risoluzione n. 118/2006, nella quale si chiarisce il corretto trattamento tributario da applicare ai buoni pasto corrisposti al personale dipendente quando l’articolazione dell’orario di lavoro non stabilisca il diritto alla pausa per il pranzo.

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