Il ministero delle Attività produttive, con provvedimento della Direzione generale servizi interni del 2 febbraio riconosciuto il diritto ad una mamma lavoratrice di ricevere i buoni-pasto anche per le ore di allattamento. Il principio di legge a cui si è fatto riferimento, nell’esaminare l’istanza presentata da una dipendente nel 1999, è quello del secondo comma dell’articolo 10 della legge 1204/71, che prevede infatti di riconoscere i periodi di riposo come ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Pertanto, la posizione rivestita dalle lavoratrici madri è identica a quella di tutti gli altri dipendenti, che maturano il diritto a ricevere un buono pasto per ogni singola giornata lavorativa in cui effettuano un orario di lavoro ordinario effettivo superiore alle sei ore, con relativa pausa prevista dall’articolo 19, comma 4, del Ccnl (commi 1-2, articolo 4, dell’accordo del 30 aprile 1996).
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