Buoni mobilità generici: fuori dal calcolo dei fringe benefit

Pubblicato il 05 aprile 2023

Tracciato dall’Agenzia delle Entrate il trattamento da applicare ai buoni mobilità erogati a favore di cittadini lavoratori dipendenti aventi la sede lavorativa nel territorio di un Comune, che utilizzano la bicicletta per il percorso casa-lavoro. Si richiede l’adesione, da parte dei rispettivi datori di lavoro, ad un accordo di mobility management.

Erogazione dei buoni mobilità da parte del Comune

Viene fatto presente che un Comune ha pubblicato un “Avviso pubblico per l'erogazione di buoni mobilità ai lavoratori di aziende ed enti ubicati nel comune”, la cui finalità è di incentivare i comportamenti virtuosi dei cittadini negli spostamenti sistematici casa-lavoro, coerenti con obiettivi di sostenibilità ambientale.

E’ previsto, quindi che i buoni mobilità siano destinati ai lavoratori dipendenti di aziende ed enti pubblici e privati con sede di lavoro nel territorio del Comune, che utilizzeranno la bicicletta per il tragitto casa-lavoro e lavoro-casa, a partire indicativamente da giugno 2022 fino ad esaurimento dei finanziamenti specificatamente stanziati, e comunque non oltre il termine del 30 giugno 2023.

Si precisa che l’importo massimo procapite è di 40 euro mensili.

Inoltre, è necessario che il datore di lavoro abbia aderito ad un programma in risposta all’avviso e che il Comune abbia accettato l’adesione, rendendo ammissibile contestualmente la registrazione dei lavoratori su apposita App. Successivamente il lavoratore deve avere accettato e sottoscritto le condizioni di partecipazione mediante registrazione sulla App di monitoraggio.

Il “buono” è destinato a lavoratori dipendenti di aziende ed enti pubblici e privati con sede di lavoro nel territorio del Comune.

Quesito: un ente chiede se i buoni mobilità suddetti possano interferire con l’erogazione di 600 euro che intende elargire ai lavoratori di sua gestione per il pagamento delle utenze domestiche.

Buoni mobilità del Comune non concorrono alla formazione del reddito

La risposta n. 274 del 4 aprile 2023, fornita dall’Agenzia delle Entrate, sottolinea come il buono mobilità in parola non abbia origine e giustificazione nel rapporto di lavoro dipendente in essere tra il beneficiario e il datore di lavoro (qualsiasi) ma nella promozione da parte dell'amministrazione comunale di “comportamenti virtuosi dei cittadini negli spostamenti sistematici casa lavoro, coerenti con obiettivi di sostenibilità ambientale”.

Pertanto, l’emolumento non rientra né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui agli artt. 49 e 50 del Tuir, né in alcuna delle altre categorie reddituali dell’art. 6 dello stesso.

Di conseguenza, l'importo del buono mobilità - non costituendo reddito di lavoro dipendente - non rileva ai fini del calcolo del limite previsto dal comma 3 dell'articolo 51 del Tuir (fringe benefit).
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