Con la circolare n. 98 dell’8 luglio 2021, l’INPS ha fornito le istruzioni operative su ammortizzatori sociali e modalità di scambio informazioni tra istituzioni previdenziali a seguito della Brexit. Vengono affrontate anche le tematiche delle prestazioni familiari e di malattia, maternità e paternità in denaro.
Sul punto, l’INPS precisa che l’accordo di recesso del 24 gennaio 2020 continua a tutelare i soggetti che rientrano nel suo campo di applicazione, anche dopo il 31 dicembre 2020 e ai cittadini britannici residenti in uno Stato membro entro la medesima data.
L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e il protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale, si applicano di regola a fattispecie non coperte dall’accordo di recesso.
Il Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC) è composto da 71 articoli. L’articolo SSC.70, rubricato “Clausola di temporaneità”, al paragrafo 1, detta regole precise con riguardo alla durata, disponendo:
Il successivo paragrafo 2 ulteriormente specifica:
L’articolo SSC.71, rubricato “Disposizioni per la fase successiva alla denuncia”, fa salvi i diritti delle persone assicurate basati su periodi maturati, fatti o situazioni intervenuti prima che il PSSC cessi di applicarsi, prevedendo altresì che: “[…] Il consiglio di partenariato può stabilire in tempo utile ulteriori opportune disposizioni di natura consequenziale e transitoria prima che il presente protocollo cessi di applicarsi”.
Ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni di malattia, maternità e paternità in denaro sarà possibile totalizzare i periodi assicurativi derivanti dall’attività lavorativa svolta nel Regno unito con i periodi assicurativi maturati in Italia, sia per i destinatari dell’accordo di recesso che per i destinatari del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale.
Infatti, per il riconoscimento di tali prestazioni ai soggetti che rientrano nel campo di applicazione del Withdrawal Agreement, continueranno ad applicarsi le specifiche disposizioni contenute nel Titolo III del regolamento (CE) n. 883/2004 e nel Titolo III del regolamento (CE) n. 987/2009, essendo fatto salvo il principio di totalizzazione di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004 (cfr. la circolare n. 87 del 2 luglio 2010).
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