Con la risoluzione n. 4 del 15 gennaio 2018, l'Agenzia delle entrate fornisce indicazioni sugli adempimenti dichiarativi relativi all’esercizio dell’opzione per il regime di branch exemption (articolo 168-ter del TUIR) con riferimento al periodo d’imposta 2016, alla luce dei chiarimenti resi dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 165138 del 28 agosto 2017.
Il provvedimento del 28 agosto 2017, che reca le modalità applicative del regime, dà indicazioni in ordine agli adempimenti dichiarativi a cui è tenuta l’impresa residente che non trovano perfetto riscontro nei modelli dichiarativi 2017, in quanto approvati in data anteriore rispetto alla pubblicazione dello stesso.
Per consentire alle imprese residenti di avvalersi del regime di branch exemption già a partire dal periodo d’imposta 2016, l'agenzia chiarisce 5 punti.
Tra questi, la determinazione del reddito o della perdita della branch esente e gli adempimenti in caso di Ace.
Diversamente da quanto previsto attualmente nelle istruzioni del quadro RF dei modelli Redditi 2017, il primo modulo deve essere compilato dal soggetto che presenta la dichiarazione, affinché l’impresa nel complesso calcoli il suo reddito, mentre i successivi moduli, o il quadro FC, vanno compilati per determinare il reddito delle singole stabili organizzazioni.
Il reddito delle branch è sottratto dal reddito imponibile o sommato alla perdita fiscale dell’impresa nel complesso. La perdita della branch viene sommata al reddito imponibile o sottratta alla perdita fiscale dell’impresa nel complesso.
Pertanto: la somma algebrica dei redditi e delle perdite di tutte le singole branch risultanti dai predetti moduli va riportata tra le variazioni in aumento (se negativa) o in diminuzione (se positiva), rispettivamente, nei righi RF31 (codice 45) e RF55 (codice 41).
In tema di Aiuto alla crescita economica (ACE), rispetto alle stabili organizzazioni in regime di branch exemption, l'Agenzia spiega che si devono compilare vari quadri RS con il prospetto dell’agevolazione; la numerazione dei moduli del quadro RF e del quadro RS deve corrispondere alla medesima branch, il primo è riferito alla casa madre e gli altri alle diverse stabili organizzazioni. L’ammontare complessivo del rendimento nozionale relativo alle stabili organizzazioni non può essere superiore al rendimento nozionale relativo all’impresa nel complesso.
La parte di rendimento nozionale relativo alle stabili organizzazioni che eccede quello relativo all’impresa nel complesso viene imputato in proporzione al rendimento nozionale relativo a ogni singola stabile organizzazione, che viene conseguentemente ridotto. A tal fine, nel prospetto Ace della singola branch, il rendimento nozionale spettante è indicato nel campo “Rendimenti totali”, al netto della quota eccedente di competenza della branch e, quest’ultimo importo, può essere utilizzato in abbattimento del reddito della singola stabile organizzazione, indicando l’ammontare deducibile nella determinazione del reddito tra le altre variazioni in diminuzione del quadro RF, rigo RF55, utilizzando il codice 99, fino a concorrenza del reddito della branch.
Dunque, l’eventuale eccedenza di rendimento nozionale deve essere riportata dalla medesima branch nei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite quantitativo e temporale, indicando l’ammontare spettante nel campo “Eccedenza riportabile”.
Entro il 29 gennaio 2018, ossia entro 90 giorni dalla data del 31 ottobre 2017 (ex DPCM 26 luglio 2017, i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi sono stati prorogati fino a tale data) le imprese possono presentare una dichiarazione integrativa/sostitutiva, ex articolo 2 del D.P.R. 322/1998.
Spiega la risoluzione che le oggettive condizioni di incertezza conseguenti alle incoerenze riscontrate tra i modelli dichiarativi 2017 e il provvedimento, per il principio di tutela dell'affidamento e della buona fede (articolo 10, comma 2, della legge n. 212 del 2000, Statuto dei diritti del contribuente), non saranno applicate le sanzioni nell'ipotesi in cui le dichiarazioni presentate dalle imprese non siano già adeguate ai chiarimenti in oggetto.
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