Assonime ha diffuso ieri la circolare n. 1 del 2008 nella quale fornisce indicazioni, dopo la soppressione della tassa sui contratti di borsa, in tema di imposte di registro e di bollo in merito agli atti aventi per oggetto titoli, quote di società o valute. In particolare, si spiega che l’abolizione della tassa, che originariamente aveva carattere sostitutivo, non incide sulla registrazione degli atti e sulla relativa imposta di bollo. Si ricorda che gli intermediari devono effettuare entro il mese di gennaio 2008, per l’anno 2007, gli ultimi adempimenti della tassa soppressa. Assonime ritiene che la disposizione, suggerita dalla direttiva Mifid, voglia mantenere l’esenzione dell’obbligo della registrazione per quegli atti per i quali l’abolizione della tassa sui contratti di borsa comporterebbe il venir meno dell’effetto sostitutivo della tassa ed il mantenimento dell’obbligo della registrazione per gli atti già prima ritenuti soggetti all’adempimento, in virtù dell’orientamento dettato dalla Cassazione e dall’agenzia delle Entrate (circolare 75/2007).
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