Decontribuzione Sud ha terminato la sua corsa il 31 dicembre 2024.
A decretare, senza possibilità di appello, la sua fine è stata, in prima battuta, la Commissione europea (Commissione europea decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024) e successivamente la legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 404 della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
Le risorse stanziate per Decontribuzione Sud sono state riassegnate agli incentivi contributivi all’assunzione previsti dal decreto Coesione, vale a dire agli esoneri contributivi denominati Bonus giovani, Bonus donne e Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno – Zes unica, di cui agli articoli 22, 23 e 24 del D.L. 60/2024.
La stessa legge di Bilancio 2025 (articolo 1, commi 406-422 e 424 della legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha introdotto, in sostituzione di Decontribuzione Sud, due nuovi esoneri contributivi per le assunzioni nel Mezzogiorno, operativi fino al 2029.
Pertanto, il datore di lavoro che, nel 2025, volesse assumere nuovo personale nel Mezzogiorno potrà contare su diverse misure agevolative. Quali sono le differenze tra i tre incentivi all’assunzione nel Mezzogiorno vigenti?
Analizziamole di seguito anche con l’ausilio di una utile tabella di raffronto.
Il Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica di cui all’articolo 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95 si applica alle assunzioni effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.
L’incentivo è rivolto a microimprese e piccole realtà imprenditoriali che necessitano di sostegno per assumere e mantenere forza lavoro stabile, applicandosi ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti.
Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
Le assunzioni devono essere effettuate, nel periodo agevolato, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una sede o una unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno che, si ricorda, comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.
Sono destinatari esclusivamente i lavoratori assunti con qualifica di operai, impiegati, quadri (esclusi i dirigenti) che:
Restano dovuti premi e contributi INAIL
Inoltre, il bonus si applica anche nei casi in cui un lavoratore già assunto a tempo indeterminato presso un altro datore di lavoro che ha beneficiato del Bonus ZES venga assunto nuovamente presso un altro datore di lavoro. In questi casi, l’incentivo è trasferibile e utilizzabile per il periodo residuo non ancora fruito.
Il Bonus ZES riconosce un esonero totale della contribuzione datoriale (esclusi premi e contributi INAIL) per un periodo massimo di 24 mesi. Ogni mese, l’importo massimo del beneficio per ciascun lavoratore è pari a 650 euro.
Il datore di lavoro non deve aver effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti l’assunzione incentivata. Se un lavoratore incentivato viene licenziato entro sei mesi dall’assunzione, il beneficio sarà revocato e gli importi già fruiti verranno recuperati.
Dal 2025, la legge di Bilancio 2025 (articolo 1, commi 406-422 e 424 della legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha introdotto due nuovi incentivi nel Mezzogiorno, differenziando però le misure in base alla dimensione aziendale: un incentivo è infatti diretto alle micro, piccole e medie imprese (PMI), l’altro è riconosciuto alle grandi imprese.
Tuttavia i due incentivi condividono obiettivi, criteri e condizioni.
Per micro, piccole e medie imprese (articolo 1, commi 406-412, della legge di Bilancio 2025) con un massimo di 250 dipendenti, l’incentivo si applica alle nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2029 presso una sede o una unità produttiva ubicata in una delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Sono esclusi i rapporti di apprendistato, il lavoro domestico e il settore agricolo.
Gli esoneri non si applicano inoltre agli enti pubblici economici e agli altri enti equiparabili ai datori di lavoro privati (Iacp trasformati in enti pubblici economici da leggi regionali, enti privatizzati trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, le ex Ipab, le aziende speciali costituite anche in consorzio, i consorzi di bonifica, i consorzi industriali, gli Enti morali e quelli ecclesiastici).
L’esonero contributivo, riconosciuto per la durata massima di 12 mensilità, è decrescente nel tempo:
Restano dovuti premi e contributi INAIL
L'agevolazione è soggetta al regime degli aiuti «de minimis» (regolamento (UE) 2023/2831, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).
Per le grandi imprese, cioè quelle con più di 250 dipendenti, l’incentivo ha le stesse caratteristiche di quello per le PMI, ma è subordinato a una condizione aggiuntiva: il datore di lavoro deve dimostrare, al termine di ogni anno, di aver realizzato un incremento occupazionale netto rispetto all’anno precedente.
Inoltre l'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea ed è sospesa fino alla data di adozione della decisione.
Caratteristiche |
Bonus ZES unica |
Esonero contributivo per assunzioni nel Mezzogiorno (micro, PMI) |
Esonero contributivo per assunzioni nel Mezzogiorno (grandi imprese) |
Ambito territoriale di applicazione |
Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) |
Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna |
Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna |
Durata massima |
24 mesi |
12 mesi |
12 mesi |
Percentuale di esonero contributivo c/o ditta |
100% (max 650€/mese) |
2025: 25% (max 145€/mese) |
2025: 25% (max 145€/mese) |
2026-2027: 20% (max 125€/mese) |
2026-2027: 20% (max 125€/mese) |
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2028: 20% (max 100€/mese) |
2028: 20% (max 100€/mese) |
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2029: 15% (max 75€/mese) |
2029: 15% (max 75€/mese) |
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Premi e contributi INAIL |
NO |
NO |
NO |
Beneficiari principali |
Datori di lavoro privati con massimo 10 dipendenti NO datori di lavoro domestico |
Micro, piccole e medie imprese (fino a 250 dipendenti) NO datori di lavoro domestico, datori di lavoro agricoli, enti pubblici economici e agli altri enti equiparabili ai datori di lavoro privati |
Grandi imprese (oltre 250 dipendenti) NO datori di lavoro domestico, datori di lavoro agricoli, enti pubblici economici e agli altri enti equiparabili ai datori di lavoro privati
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Condizioni di accesso |
Disoccupati da 24 mesi, età minima 35 anni |
- |
- |
Rapporti di lavoro agevolabili |
Contratti a tempo indeterminato NO rapporti di apprendistato |
Contratti a tempo indeterminato NO rapporti di apprendistato |
Contratti a tempo indeterminato, NO rapporti di apprendistato |
Operatività/Compatibilità UE |
Decreto interministeriale attuativo + Autorizzazione della Commissione europea |
Regime degli aiuti «de minimis» |
Incremento occupazionale netto + Autorizzazione della Commissione europea |
Compatibilità con altri incentivi |
Non cumulabile con altri esoneri Compatibile, senza alcuna riduzione, con maxi deduzione fiscale per nuove assunzioni |
Non cumulabile con gli incentivi del decreto Coesione (Bonus Giovani, donne svantaggiate, ZES Unica) |
Non cumulabile con gli incentivi del decreto Coesione (Bonus Giovani, donne svantaggiate, ZES Unica) |
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