Dall’Agenzia delle Entrate, sotto forma di guida, utili informazioni sulla fruizione del "Bonus vacanze", previsto dal Dl c.d. “Rilancio”. Il contributo offerto – fino a 500 euro (per nucleo composto da tre o più persone; 300 euro da due; 150 da una) – va utilizzato per soggiornare in strutture ricettive (alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed&breakfast), nel lasso temporale compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020.
Le famiglie interessate dal bonus devono avere l'ISEE fino a 40 mila euro; il calcolo deriva dalla Dichiarazione Unica (DSU), contenente i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali del richiedente e del suo nucleo. La validità della dichiarazione va dal momento della presentazione al 31 dicembre successivo.
Il rimando è al sito internet dell’INPS per informazioni di dettaglio sulle modalità di ottenimento della DSU e sul calcolo dell’ISEE.
L’erogazione del bonus è esclusivamente in forma digitale, pertanto il componente il nucleo dev’essere in possesso di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE 3.0 (Carta d’Identità Elettronica).
Il bonus:
può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha richiesto;
può essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia tra quelle elencate;
è fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore;
il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene fatturato il soggiorno (con fattura elettronica o documento commerciale).
Lo sconto applicato come “Bonus vacanze” sarà rimborsato all’albergatore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, o cedibile anche a istituti di credito.
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