Partito lo scorso 1° luglio, con non poche difficoltà operative, anche il bonus sulle commissioni dei Pos. Trattasi, come noto, della disposizione di cui al D.L. n.124/2019 (cd "decreto fiscale") che ha previsto, all’articolo 22, la possibilità - per gli esercenti attività di impresa, arte o professioni - di fruire di un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito (bancomat) o prepagate ovvero mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Tale tax credit spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di “consumatori finali” a condizione che i ricavi e compensi dell'esercente, relativi all'anno d'imposta precedente, siano di ammontare non superiore a 400.000 euro. La norma del decreto fiscale è stata completata con due provvedimenti attuativi: uno, della Banca d'Italia, l'altro, dell'Agenzia delle Entrate.
Il Provvedimento della Banca d'Italia, in particolare, ha stabilito le modalità ed i criteri con cui i prestatori di servizi di pagamento, che hanno stipulato un contratto di convenzionamento con gli esercenti, devono trasmettere agli stessi, mensilmente ed in via telematica, l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte dagli esercenti. Le stesse informazioni sono inviate all’Agenzia delle Entrate ed utilizzate per l’attività di controllo e verifica della spettanza del bonus. Il credito d’imposta può essere utilizzato solo in compensazione, a partire dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa, mediante la compilazione del modello F24 con il codice tributo “6916”.
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