Bonus Sud, la struttura operativa deve essere autonoma

Pubblicato il 04 febbraio 2022

Utili informazioni circa la qualificazione di sedi operative quali “strutture produttive”, rilevante ai fini dell’accesso al credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno (ex Legge n. 208/2015, articolo 1, commi 98-108), sono state rese dall’Agenzia delle Entrate, il 3 febbraio 2022, con due risposte ad interpello: le nn. 68 e 69.

Le due società istanti, operanti nel settore delle telecomunicazioni, si rivolgono all’Amministrazione finanziaria per sapere se possano beneficiare del bonus investimenti nel Mezzogiorno con riferimento alla loro “Sede Operativa Sud”, creata al fine di sviluppare la propria operatività nelle regioni meridionali.

Bonus investimenti Mezzogiorno, cosa è

L’Agenzia ricorda che la Legge n. 208/2015 ha istituito un credito di imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2022, effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, facenti parte di un "progetto di investimento iniziale" e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

La misura dell'agevolazione è differenziata in relazione alla dimensione aziendale e all'ubicazione territoriale delle strutture produttive in cui risultano realizzati gli investimenti agevolati.

Alcuni specifici chiarimenti sono stati resi, al riguardo, in successivi documenti di prassi.

Per esempio, nella circolare n. 34 del 2016, l’Agenzia ha precisato che per individuare la “struttura produttiva” occorre valutare se le “unità locali”, oppure le “diramazioni territoriali”, le “linee di produzione” o i “reparti” che insistono sul territorio dello stesso comune agevolato siano o meno “parte integrante” del medesimo processo produttivo e se costituiscano o meno un “centro autonomo di imputazione di costi”.

Bonus Sud, la struttura operativa deve essere autonoma

Con riferimento ai casi di specie analizzati nelle due istanze, l’Agenzia evidenzia come le strutture operative presentate dagli istanti non rientrino nella qualificazione di “struttura produttiva" autonoma, secondo la nozione sopra illustrata.

Nella risposta ad interpello n. 68/2022, infatti, si osserva come la “sede Operativa Sud”, pur se localizzata in una delle Regioni ammissibili al credito d’imposta, non sia, in sostanza qualificabile come “struttura produttiva” autonoma ai fini dell’ammissibilità al beneficio, in quanto svolge esclusivamente “funzioni di coordinamento” nell’attività di “progettazione, realizzazione, sviluppo, esercizio e manutenzione di infrastrutture di telecomunicazioni.

Nella risposta ad interpello n. 69/2022, analogamente, l’Agenzia osserva come le "Strutture Operative", identificate con le centrali PoP localizzate nelle regioni del Mezzogiorno, svolgano solo alcune delle funzioni che fanno parte integrante dell'intero processo di trasmissione e ricezione dei dati che contraddistingue l'operatività dei sistemi di telecomunicazioni; quindi, non siano, in sostanza qualificabili come "strutture produttive" autonome, nell'accezione descritta ed elaborata ai fini dell'ammissibilità ai benefici del cosiddetto Bonus Sud.

Per tali Ragioni, l'Agenzia nega alle due società istanti l'ammissione al beneficio fiscale del cosiddetto Bonus Sud.

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