L’Inps, con il messaggio n. 17966 del 22 giugno, sottolinea che l’erogazione del bonus previdenziale ai lavoratori che hanno posticipato la pensione di anzianità deve essere sospesa se, in seguito a ordinanze emesse per calamità naturali, è stato sospeso anche il versamento della contribuzione. In particolare, l’Istituto previdenziale è intervenuto sul problema della fruibilità del beneficio previsto in base alla legge 243/2004 (superbonus) sottolineando che, in caso di sospensione della contribuzione che viene disposto a seguito di calamità naturali, anche il bonus previdenziale deve essere assoggettato alla stessa sorte. Pertanto, il bonus previdenziale potrebbe essere differito finché dura la sospensione del versamento dei contributi e sarà poi erogato con le stesse modalità dettate dall’ordinanza per la restituzione dei contributi. Questa interpretazione sembra, però, contraddire lo spirito della normativa che ha istituito l’incentivo per il posticipo della pensione di anzianità. La sospensione crea qualche dubbio: il bonus è limitato nel tempo, al massimo fino al 31 dicembre 2007 o al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia. Quindi, per assurdo, potrebbe accadere che il pensionato percepisca i benefici del bonus in un momento successivo al pensionamento se, in caso di sospensione dei contributi, fosse stato previsto il recupero, per esempio, a partire dal 2008.
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