del Piemonte – sentenza n. ..../4/06 – chiarisce che la prova del legittimo accesso al credito d’imposta per nuove assunzioni (legge 388/2000, incentivi per l’incremento dell’occupazione) ricade sul contribuente, non sull’Ufficio dell’Amministrazione delle finanze. Richiamando l’articolo 2697 del Codice civile – in base al quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento – ha ritenuto che il non aver esibito in giudizio i certificati dimostranti che i neo dipendenti (come prevede la norma che disciplina il bonus) non avessero svolto attività lavorativa come dipendenti a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o che fossero portatori di handicap ai sensi della legge 104/92, fa decadere il contribuente dal riconoscimento di quel beneficio fiscale.
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