Disponibili le modalità attuative per la cessione del credito d’imposta
Tra gli interventi per i quali è prevista la detrazione Irpef sulle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio degli edifici (articolo 16-bis, Tuir) vi sono anche quelli finalizzati all’adozione di misure antisismiche.
La Legge di Bilancio per il 2017 ha rivisto il “sisma bonus”, prevedendone non solo la proroga, ma anche un potenziamento e una definizione maggiormente articolata.
Sempre da quanto previsto dall’ultima Legge di Bilancio, il credito, corrispondente alla detrazione che spetta per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per determinati interventi caratterizzati da edifici, è cedibile. Un recente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ne spiega le modalità specifiche connotazioni tecniche e riguardanti lavori effettuati sulle parti comuni di di cessione.
L’art. 1, co. 2, della Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 rivede la detrazione Irpef per gli interventi sull’adozione di misure antisismiche e sulla messa in sicurezza statica degli edifici.
Fino al 31.12.2016 si applicava la detrazione generale prevista nella misura del 50% su un limite massimo di 96.000 euro da ripartire in 10 anni. La detrazione era fruibile anche per le spese sostenute per interventi di adozione di misure anti-sismiche su costruzioni che si trovavano in zone sismiche ad alta pericolosità (classificati in aree 1 e 2 su una scala di 4), se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive (la detrazione era del 65%, per le spese effettuate dal 4.8.2013 al 31.12.2016 con il limite di 96.000 euro da ripartire in 10 anni).
Le nuove previsioni normative dispongono che per le spese, sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive ubicate nella zone sismiche ad alta pericolosità, ossia nelle zone 1, 2, e 3, con procedure autorizzatorie iniziate dall’1.1.2017, la detrazione è riconosciuta nella misura del 50%, su una spesa massima di 96.000, da ripartire in 5 anni.
Fino al 31 dicembre 2016 |
Abitazione principale e attività produttive Zona 1 e 2 |
Detrazione Irpef 65% |
Ripartizione 10 rate Massimo 96.000 euro |
Dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 |
Abitazione principale e attività produttive Zona 1,2 e 3 |
Detrazione Irpef 50% |
Ripartizione 5 rate Massimo 96.000 euro |
La detrazione inoltre arriva al:
Per i lavori effettuati nella parti comuni condominiali alle suddette detrazioni va aggiunto un ulteriore 5% (75% e 85%).
La Legge di Stabilità 2017 ha previsto misure rafforzate per il bonus “sisma”, in particolare è prevista:
L’operatività del bonus “sisma” e nello specifico degli incentivi fiscali maggiorati, viene demandata dalla Legge di Bilancio 2017 ad un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per stabilire:
Il D.M. è stato emanato il 28.2.2017 con effetto dall’1.3.2017, e le linee guida ad esso allegate costituiscono lo strumento operativo per la regolamentazione degli incentivi fiscali maggiorati, fornendo gli strumenti tecnici indispensabili per la classificazione del rischio sismico degli edifici, ovvero la misura matematica/ingegneristica utilizzata per valutare il danno atteso a seguito di un possibile evento sismico, misura che dipende da un’interazione di diversi fattori quali: pericolosità, vulnerabilità ed esposizione.
Rischio sismico = Pericolosità x Vulnerabilità x Esposizione
Pericolosità = probabilità che si verifichi un sisma (terremoto atteso): zone sismiche
Vulnerabilità = valutazione delle conseguenze del sisma: capacità degli edifici
Esposizione = valutazione socio/economica delle conseguenze: contesti delle comunità
Le linee guida costituiscono uno strumento di regolamentazione degli incentivi fiscali, con uno specifico riferimento all’edilizia privata e produttiva, costituendo il primo strumento di attivazione di una concreta politica di prevenzione sismica del patrimonio edilizio abitativo e produttivo.
Le linee guida affrontano, con un nuovo approccio, il tema della classificazione del rischio sismico delle costruzioni esistenti coniugando:
Le linee guida permettono di attribuire ad un edificio una specifica classe di rischio sismico, da A+ a G, mediante un unico parametro che tenga conto sia della sicurezza sia degli aspetti economici.
da classe A+ (meno rischio) |
classe A |
classe B |
classe C |
classe D |
classe E |
classe F |
classe G (più rischio) |
Con le linee guida vengono forniti indirizzi di massima sulla progettazione, e si associano ai livelli di sicurezza un costo convenzionale in base ai dati del monitoraggio della ricostruzione a seguito del terremoto del 2009 in Abruzzo.
La determinazione della classe di rischio sismico per accedere ai bonus fiscali è stabilita tramite due metodi:
Nel metodo convenzionale la classe di rischio si individua mettendo in relazione due parametri:
Il metodo semplificato si fonda su una classificazione macrosismica dell’edificio ed è indicato per una valutazione speditiva della classe di rischio dei soli edifici in muratura.
Negli aggregati edilizi, dove l’individuazione dell’unità strutturale è più complessa, è quindi consentito far riferimento al metodo semplificato. Può essere usato sia per una diagnosi preliminare indicativa, sia per attribuire la classe in relazione all’adozione di interventi di tipo locale.
Il decreto ministeriale stabilisce inoltre:
L’attestazione va resa dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori e collaudo statico che risultino iscritti ai relativi Albi professionali.
Eseguito l’intervento, il direttore dei lavori ed il collaudatore statico (se nominato per legge) attestano la conformità dei lavori eseguiti a quanto in precedenza asseverato dal progettista.
Dal punto di vista operativo, il procedimento per accedere alla detrazione può essere riassunto come segue:
L’ultima legge di bilancio ha anche previsto che il credito, corrispondente alla detrazione spettante per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per determinati interventi caratterizzati da specifiche connotazioni tecniche e riguardanti lavori effettuati sulle parti comuni di edifici, con specifico riferimento agli interventi relativi ai lavori per la messa in sicurezza dai quali ne deriva una riduzione del rischi sismico, risulta cedibile.
L’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento direttoriale dello scorso 8 giugno 2017, ha disposto dunque le modalità attuative per la cessione del credito corrispondente alla detrazione per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico.
Il credito d’imposta può essere ceduto da:
La possibilità di cedere la detrazione, riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese in questione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta. La disposizione riguarda, inoltre, i soggetti Ires e i cessionari del credito che possono, a loro volta, effettuare ulteriori cessioni.
Il credito può essere ceduto in favore di:
Nota bene
Non è prevista la cessione del credito in favore di istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche.
Il credito d’imposta cedibile, corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda sul reddito, prevista nella misura del 75% delle spese sostenute, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio ad una classe inferiore di rischio, ovvero dell’85%, se c’è il passaggio a due classi inferiori di rischio.
La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 96mila euro, moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, e deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
Sisma bonus |
Detrazione:
|
Il condòmino può cedere l’intera detrazione calcolata sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.
Il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che sia diventato disponibile:
Per effettuare la cessione del credito, i condòmini, se i dati della cessione non sono indicati nella delibera assembleare che approva gli interventi, devono comunicare all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito indicando, oltre ai propri dati, la denominazione e il codice fiscale del cessionario che ha accettato.
L’amministratore del condominio:
Osserva
Il mancato invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate rende inefficace la cessione del credito.
I condòmini appartenenti ai condomini “minimi”, che non hanno nominato un amministratore (in quanto non obbligati), possono cedere il credito d’imposta incaricando un condòmino di effettuare gli adempimenti con le modalità e nei termini previsti per gli amministratori di condominio.
Successivamente l’Agenzia delle Entrate rende visibile nel cassetto fiscale del cessionario, il credito a lui attribuito, che potrà essere utilizzato solo dopo la procedura di accettazione (la suddetta informazione sarà visibile anche nel Cassetto fiscale del cedente).
Il credito d’imposta, che non è oggetto di successiva cessione, viene ripartito in cinque quote annuali di pari importo ed è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24, che andrà trasmesso esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (in caso contrario, l’operazione viene rifiutata).
Successivamente dovranno essere istituiti i codici tributo con apposita risoluzione.
Osserva
La quota di credito non fruita nel periodo di spettanza è riportabile nei periodi d’imposta successivi, ma non può essere chiesta a rimborso.
Il provvedimento illustra anche i controlli che l’amministrazione finanziaria metterà in atto e in particolare il recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni, avverrà nei confronti:
Quadro normativo |
Provvedimento Agenzia delle Entrate dell’8 giugno 2017 Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (Art. 1 comma 2) |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".