Un documento agenziale reca la definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici dal 24 agosto 2016 e del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali.
Reca anche modifiche al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.
Si tratta del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 9 agosto 2019, n. 670294, che - rammentando la norma che ha esteso alle imprese localizzate nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della Legge n. 208/2015 (28 dicembre), attribuito, fino al 31 dicembre 2019, nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese – al fine di dare attuazione al credito di imposta sisma e al credito di imposta ZES (Zona Economica Speciale), attese le peculiarità previste dai rispettivi quadri normativi rispetto al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (differente ambito territoriale, “maggiorazione” del limite massimo agevolabile per ciascun progetto d’investimento nelle ZES, diverso periodo agevolato, esclusione delle imprese operanti nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura), aggiorna la procedura attualmente utilizzata per richiedere l’autorizzazione alla fruizione di tale ultimo credito d’imposta.
La possibilità di usufruire dell'agevolazione è prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2020. E' elevato, poi, a 50 milioni di euro l'ammontare massimo del costo complessivo dei beni acquisiti, per ciascun progetto di investimento, al quale è commisurato il credito d’imposta. Con il provvedimento sono, pertanto, definite le modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sisma e del credito d’imposta ZES.
In particolare, viene disposto che la comunicazione è presentata all’Agenzia delle entrate utilizzando il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017, e che il predetto modello e le relative istruzioni, al fine di adeguarli alla disciplina del credito di imposta sisma e del credito d’imposta ZES, sono sostituiti dal modello e dalle istruzioni facenti parte integrante del provvedimento stesso.
In considerazione dei tempi tecnici necessari per l’aggiornamento delle procedure informatiche, tenuto anche conto degli adempimenti connessi all’assolvimento degli obblighi unionali relativamente al credito d’imposta ZES, la data a partire dalla quale sarà possibile la presentazione della comunicazione per gli investimenti nei comuni colpiti dal sisma dal 24 agosto 2016 e della comunicazione per gli investimenti nelle ZES, mediante l’utilizzo della versione aggiornata del modello, è fissata al 25 settembre 2019.
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