Bonus Sisma Centro Italia per i beni dell’attivo patrimoniale

Pubblicato il 10 settembre 2020

Con la risposta ad interpello n. 322 dell’8 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti di carattere generale in merito alla corretta applicazione della disciplina agevolativa del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (ex art. 18-quater, Dl n. 8 del 9 febbraio 2017).

L’Agenzia ricorda che il citato articolo ha esteso, fino al 31 dicembre 2020, alle imprese localizzate nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall'art. 1, commi da 98 a 108 della Legge n. 208/2015 e successive modificazioni.

In particolare, tale norma ha introdotto un credito d'imposta a favore delle imprese che, fino al 31 dicembre 2020, effettuano l'acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di "beni strumentali nuovi", vale a dire di "macchinari, impianti e attrezzature varie", facenti parte di un "progetto di investimento iniziale" e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assististe delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Sotto il profilo oggettivo, il comma 99 definisce “agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

L’Agenzia al riguardo – nella circolare n. 34/2016 - ha chiarito cosa debba intendersi per “progetto di investimento iniziale”, specificando anche il concetto di strumentalità, senza però fornire precise indicazioni in merito all’individuazione dei beni agevolabili.

Si rinvia così a quanto disposto dall'articolo 2424 del codice civile, secondo il quale le immobilizzazioni materiali, da iscrivere alla classe B, sottoclasse II, dell'attivo dello stato patrimoniale, comprendono tra l'altro la voce 2) impianti e macchinario.

Inoltre, in base al principio contabile nazionale OIC n. 16 “Immobilizzazioni materiali”, alla voce B.II.2 “impianti e macchinario” vanno iscritti: impianti generici; impianti specifici; altri impianti; macchinario automatico e macchinario non automatico (apparati in grado di svolgere da sé – automatico – ovvero con ausilio di persone – semiautomatico – determinate operazioni).

Alla voce B.II.3 “attrezzature industriali e commerciali” trovano iscrizione: attrezzature; attrezzatura varia, legata al processo produttivo o commerciale dell’impresa, completante la capacità funzionale di impianti e macchinario, distinguendosi anche per un più rapido ciclo d’usura (comprende convenzionalmente gli utensili).

Considerato che la disposizione ha carattere tassativo, restano esclusi dall'agevolazione tutti i beni classificabili in voci di bilancio diverse da quelle indicate nella norma agevolativa.

Pertanto, secondo l’analisi dell’Agenzia delle Entrate sono agevolabili ai fini del bonus Sisma Centro Italia i solo beni iscrivibili in bilancio nella sezione dell’attivo patrimoniale B.II.2 («Impianti e macchinari») e B.II.3 («Attrezzature industriali e commerciali») oltre che rappresentanti un “investimento iniziale” in base alla normativa comunitaria.

Sarà, quindi, la società a dover valutare se in concreto il bene strumentale nuovo faccia parte di un "progetto di investimento iniziale”, come richiesto dalla normativa, per beneficiare dell'agevolazione in argomento.

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