Bonus R&S per somministrati

Pubblicato il 20 luglio 2016

Il credito d’imposta per le attività di Ricerca e Sviluppo, di cui al Dl n. 145/2013, prevede il riconoscimento di un bonus fiscale commisurato, fra le altre, anche alle spese per il personale altamente qualificato, impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo ammissibili.

Una società che svolge attività di progettazione, sviluppo e costruzione di autoveicoli stradali e da competizione si rivolge all'Agenzia delle Entrate per sapere se possono essere ricondotti alla categoria di spese per “personale altamente qualificato” i costi per personale sostenuti sulla base di un contratto di somministrazione, introdotto dal Dlgs n. 276/2003 che ha sostituito il rapporto di lavoro interinale.

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 55/E del 19 luglio 2016, chiarisce che le spese sostenute per i contratti di somministrazione di lavoro relativi a personale altamente qualificato rientrano tra quelle che danno diritto all'agevolazione introdotta dal Dl n. 145/2013, in quanto sostanzialmente equiparate a quelle per il personale dipendente.

Equiparazione contratto somministrazione e lavoro dipendente

Nella risoluzione n. 55/E/2016, l'Agenzia delle Entrate adotta le stesse conclusioni a cui era pervenuta la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, con la sentenza 19/2015/PAR, dopo aver esaminato gli ambiti contabili e fiscali del contratto di somministrazione lavoro.

Conviene così l'Agenzia che sotto il profilo sostanziale, il personale per il quale è stato stipulato il contratto di somministrazione di lavoro può di fatto considerarsi, nel corso della durata di tale contratto, dipendente dell’impresa utilizzatrice.

Di conseguenza i costi sostenuti dalla società istante nella veste di datore di lavoro possono essere considerati, ad eccezione delle spese relative al contratto commerciale stipulato con il somministratore, rientranti tra quelli per personale altamente qualificato ammessi al beneficio.

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