Il contributo per l’acquisto di un nuovo apparecchio televisivo – bonus rottamazione Tv - in linea con i nuovi standard di ricezione dei programmi (segnale Dvb-t con Mpeg4), ha preso avvio il 23 agosto 2021.
Il bonus viene riconosciuto sotto forma di sconto praticato dal venditore dell’apparecchio sul relativo prezzo di vendita; è pari al 20% del prezzo, con un limite massimo di 100 euro. E’ necessario rottamare il vecchio apparecchio che deve essere stato acquistato prima del 22 dicembre 2018.
Il funzionamento dell’agevolazione prevede che i rivenditori accedano alla piattaforma presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate per ricevere la conferma dell’esistenza dei fondi necessari per il riconoscimento del bonus rottamazione Tv.
Dunque, nel primo giorno di apertura della piattaforma i rivenditori hanno riscontrato delle difficoltà nell’accesso alla piattaforma, soprattutto nella mattinata. Nel pomeriggio, l’Agenzia delle Entrate ha diramato un comunicato stampa in cui ha dichiarato aperta la piattaforma utile per ricevere l’autorizzazione al rilascio del bonus rottamazione Tv.
Nel programma, il rivenditore deve inserire il codice fiscale dell’acquirente e alcuni dati identificativi del nuovo televisore; il sistema verifica la disponibilità delle risorse finanziarie e rilascia un’attestazione di disponibilità dello sconto richiesto.
Il rivenditore recupererà lo sconto come credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione dell’attestazione da parte del servizio telematico.
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha emesso la risoluzione n. 55, sempre in data 23 agosto 2021, per consentire il suddetto recupero, istituendo il seguente codice tributo da inserire nell’F24:
Il credito d’imposta è utilizzabile in misura non superiore all’ammontare complessivo degli sconti indicati nelle attestazioni, pena lo scarto del modello F24.
Qualora, successivamente al rilascio dell’attestazione, la vendita non si concluda oppure l’apparecchio venga restituito al negoziante, il rivenditore è tenuto a comunicare l’annullamento dell’operazione tramite il servizio telematico.
Se è già è stato utilizzato il credito d’imposta in compensazione, il rivenditore dovrà provvedere alla restituzione dell’importo tramite modello F24, utilizzando il codice tributo “6927”, indicando tale importo nella colonna “importi a debito versati”.
Il nuovo bonus è stato introdotto dal comma 614 della legge di bilancio 2021 e:
I requisiti dell’acquirente, ai quali non è chiesto un limite di reddito, per accedere al beneficio sono:
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