Con l’atteso provvedimento attuativo n. prot. 100372, pubblicato il 19 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha dettato le regole per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica.
Al provvedimento è allegato anche il nuovo modulo, che potrà essere inviato telematicamente dal proprio Entratel o Fisconline, spedito tramite Pec o presentato su carta ad un ufficio delle Entrate, a regime, “entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa”.
Si ricorda che la Legge di bilancio 2018 ha esteso la possibilità di cedere il credito corrispondente a tutte le detrazioni disciplinate dall’art. 14 del D.L. n. 63/2013, compresa quella spettante per le spese sostenute per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari.
Tenuto conto della proroga disposta dalla Legge n. 145/2018, il nuovo provvedimento definisce le regole per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese, sostenute negli anni 2018 e 2019, relative a interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari.
Inoltre, il provvedimento disciplina anche la cessione del credito relativo alla detrazione per spese sostenute dal 2018 al 2021 per interventi su parti comuni di edifici e per interventi, sempre condominiali, finalizzati alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3.
Il credito d’imposta può essere ceduto da:
tutti i contribuenti, anche non tenuti a versare l’imposta sul reddito, sempre che siano teoricamente beneficiari della detrazione prevista per gli interventi di cui all’articolo 14, Dl 63/2013;
i cessionari del credito, i quali a loro volta possono effettuare una ulteriore cessione.
Il credito d’imposta può essere ceduto in favore:
dei fornitori che hanno realizzato gli interventi;
di altri soggetti privati (persone fisiche anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) collegati al rapporto che ha originato la detrazione;
degli intermediari finanziari e gli istituti di credito, ma solo se a cedere sono soggetti no tax area.
Il credito cedibile è determinato sulla base dell’intera spesa sostenuta nel periodo d’imposta, tenendo conto anche della parte pagata mediante cessione del credito al fornitore.
Se negli interventi agevolabili sono coinvolti più fornitori, il credito cedibile a ciascuno di essi è pari alla detrazione calcolata sulle spese sostenute nei loro confronti.
In caso di cessione del credito al fornitore che ha eseguito i lavori, la fattura deve comprendere anche l’importo relativo alla detrazione ceduta sotto forma di credito d’imposta.
Specifica il provvedimento n. 100372/2019, al punto 4, quali sono gli adempimenti da seguire per la comunicazione dei dati della cessione del credito.
In primo luogo, si ricorda che la comunicazione deve avvenire entro il 28 febbraio dell'anno successivo al sostenimento della spesa.
Per le spese del 2018, la comunicazione andrà effettuata dal 7 maggio al 12 luglio 2019: entro tali date sarà possibile presentare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione delle cessioni dei crediti d’imposta del 50% o del 65%, generati dalle spese sostenute nel 2018 per gli interventi sul risparmio energetico “qualificato” su singole unità immobiliari.
La cessione deve essere comunicata all'Amministrazione finanziaria:
Il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito .
Il cessionario, nel proprio “Cassetto fiscale”, potrà prendere visione del credito cedutogli che, però, sarà utilizzabile o potrà essere ulteriormente ceduto solo dopo averlo accettato tramite le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito. Il cedente, attraverso lo stesso servizio, potrà consultare le informazioni sull’accettazione del credito da parte del cessionario.
Il cessionario che, a sua volta, intende cedere il credito dovrà darne comunicazione all'Agenzia tramite apposite funzionalità telematiche a decorrere dal 20 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa e, comunque, dopo l'accettazione del credito stesso.
Il credito d'imposta, se non oggetto di successiva cessione, è utilizzabile in compensazione tramite F24 (non si applicano i limiti previsti dall'articolo 34 della Legge 388/2000).
Per quanto riguarda i controlli messi a punto dalle Entrate, è previsto che, se viene accertata:
la mancanza (anche parziale) dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione in capo al cedente, il recupero dell’importo avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni;
l’indebita fruizione (anche parziale) del credito da parte del cessionario, il recupero avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.
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