La Ctr dell'Umbria sostiene, nella sentenza n. 71 dell'11 ottobre 2005, che in ipotesi di revoca di un credito d'imposta prima riconosciuto al contribuente, non si devono sanzioni né interessi, che, se applicati, produrrebbero un'ulteriore penalizzazione del contribuente stesso quando non si ravvisasse alcuna colpa nella sua condotta.
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