Porta la firma del Ministro della Cultura e del Ministro dell’Economia il decreto che attua l’articolo 65-bis del decreto Sostegni bis (Dl n. 73/2021); l’atto deve essere pubblicato in Gazzetta ufficiale.
La norma suddetta ha istituito il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio; il decreto Cultura/Finanze firmato il 6 ottobre 2021 contiene i criteri e le modalità per il funzionamento del fondo e per l’accesso alle risorse.
La presentazione delle richieste di accesso al bonus deve avvenire in modalità telematica dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati sostenuti gli interventi di risanamento, alla Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio del Ministero della Cultura (DG ABAP).
La DG ha pubblicato il modulo da utilizzare per la presentazione dell’istanza e la documentazione da allegare.
Nella domanda si dovranno esporre:
Le richieste vanno poi inviate, da parte della DG ABAP, alle Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio territorialmente competenti, che dovranno effettuare i dovuti controlli. Trascorsi 60 giorni, comunicheranno l’esito, eventualmente indicando l’ammontare complessivo delle spese ammesse al beneficio.
Entro i successivi 60 giorni, il Ministero emetterà atto di riconoscimento del credito d’imposta, secondo l’ordine di presentazione delle richieste, fino a esaurimento delle risorse disponibili.
Le agevolazioni sono fruibili solo dalle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di interesse storico e artistico tutelati. Sono esclusi i beni utilizzati nell’esercizio di impresa.
Per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per interventi, autorizzati ai sensi dell’articolo 21 del Codice, volti alla manutenzione, protezione e restauro dei predetti immobili, spetta un credito d’imposta nella misura del cinquanta per cento dei costi.
Il decreto ha posto un limite massimo di importo complessivo fruibile pari a 100.000 euro per ciascun immobile, con un limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascun periodo di imposta.
Le spese, che devono essere attestate da un professionista qualificato, devono riferirsi ai seguenti interventi:
Il credito d’imposta ottenuto va inserito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data del provvedimento di riconoscimento del beneficio; va utilizzato esclusivamente in compensazione dal decimo giorno successivo alla comunicazione del riconoscimento dell’agevolazione.
Prevista anche l’opzione di cedere, anche parzialmente, il bonus ad altri soggetti, compresi istituti di credito e intermediari finanziari; non è ricedibile.
Non è prevista la cumulabilità con altri contributi o finanziamenti pubblici e con la detrazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera g), TUIR (sconto del 22% per le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate).
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