Dal 1° al 31 marzo 2025, le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali possono presentare la Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per investimenti pubblicitari. La domanda si invia telematicamente tramite l'Agenzia delle Entrate, accedendo con SPID, CNS, CIE o, in alcuni casi, con Entratel/Fisconline.
Il Bonus Investimenti Pubblicitari Incrementali è un’agevolazione fiscale destinata a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che investono in pubblicità sulla stampa, sia cartacea che online. A partire dal 2023, per poter beneficiare del credito d’imposta, è necessario che l’importo degli investimenti pubblicitari superi di almeno l’1% quello dell’anno precedente. Il credito d’imposta riconosciuto è pari al 75% della spesa incrementale e viene concesso nel limite delle risorse stanziate annualmente.
Per ottenere il bonus, bisogna seguire una procedura ben definita:
L’importo definitivo del credito viene stabilito e pubblicato dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24, inserendo il codice tributo 6900. Se il totale delle richieste supera il fondo disponibile, le risorse vengono ripartite in modo proporzionale tra i beneficiari. È importante ricordare che il bonus rientra nei limiti degli aiuti di Stato “de minimis”, quindi non è illimitato e deve essere considerato nel quadro delle altre agevolazioni ricevute.
Caratteristiche del credito d'imposta
Per richiedere il Bonus Investimenti Pubblicitari Incrementali, è necessario presentare la Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, che rappresenta una sorta di prenotazione delle risorse disponibili. La domanda deve essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica attraverso i servizi dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali di accesso come SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE) oppure, nei casi previsti, le credenziali Entratel o Fisconline. La procedura è accessibile nella sezione dedicata dell’area riservata del portale dell’Agenzia, sotto la voce “Comunicare”.
NOTA BENE: Pertanto, con riferimento al Bonus Investimenti Pubblicitari 2025, la Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta deve essere presentata dal 1° al 31 marzo 2025. La scadenza per l’invio è quindi in apertura e sarà possibile trasmettere la domanda fino alla fine del mese attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Dopo aver presentato la Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, i beneficiari devono completare la procedura inviando la Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati. Questo secondo invio deve essere effettuato dal 9 gennaio al 9 febbraio 2026 e serve a confermare che le spese pubblicitarie dichiarate nella prima fase sono state effettivamente sostenute nel corso del 2025 e rispettano i requisiti previsti dalla normativa. Una volta completata questa fase, il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria pubblicherà l’elenco definitivo dei soggetti ammessi al bonus, con l’indicazione dell’importo effettivamente fruibile. Solo dopo questa pubblicazione sarà possibile utilizzare il credito d’imposta in compensazione tramite modello F24.
Una volta confermata l’ammissibilità al Bonus Investimenti Pubblicitari Incrementali, il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il modello F24. L’utilizzo sarà possibile a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco definitivo dei beneficiari, e dovrà essere indicato il codice tributo "6900". Inoltre, l’agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa dell’Unione Europea sugli aiuti "de minimis".
Qualora le richieste superino il tetto massimo di 30 milioni di euro annui, il credito verrà ripartito proporzionalmente tra tutti i beneficiari, in base alla disponibilità delle risorse stanziate. Pertanto, l’importo effettivamente fruibile potrebbe risultare inferiore rispetto a quanto inizialmente richiesto, in funzione delle richieste pervenute.
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