Entro il 9 febbraio 2024, i soggetti che hanno presentato la “Comunicazione per l’accesso” al Bonus pubblicità per l’anno 2023 possono presentare le “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti pubblicitari realizzati” nello stesso anno.
A renderlo noto il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria con news online pubblicata l’8 gennaio 2024.
Nell'avviso si legge che si apre dal 9 gennaio e lo resterà fino al 9 febbraio 2024 il canale telematico attraverso il quale le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, che hanno “prenotato” l’accesso al credito d’imposta relativo agli investimenti in campagne pubblicitarie realizzati nel 2023 sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, dovranno inviare la “dichiarazione sostitutiva” attestante l’effettiva effettuazione degli investimenti nell’anno agevolato e la loro rispondenza ai requisiti fissati dalla norma istitutiva, per poter ottenere il relativo credito d’imposta.
NOTA BENE: Dunque, ancora pochi giorni per coloro che hanno provveduto alla prenotazione del Bonus pubblicità 2023 per confermare il beneficio prenotato, presentando apposita dichiarazione sostitutiva degli investimenti pubblicitari realizzati.
L'agevolazione in questione è il cosiddetto Bonus per investimenti pubblicitari incrementali normato dall’articolo 57-bis del Decreto Legge n. 50/2017.
La “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” costituisce il secondo step per l’accesso al tax credit, che deve avvenire successivamente alla “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato.
Per un approfondimento delle tempistiche e modalità con le quali i soggetti interessati hanno prenotato gli investimenti pubblicitari che si intendevano effettuare nel 2023, si rinvia al post: “Bonus pubblicità 2023, in chiusura lo sportello per le istanze di prenotazione”.
Vediamo le caratteristiche principali della suddetta agevolazione fiscale.
Si tratta di una misura agevolativa destinata alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali in relazione agli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online.
L’incentivo consiste in un credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti realizzati. È concesso nel limite massimo dello stanziamento annuale e nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis”. Pertanto, se l’importo complessivo dei crediti richiesti supera l’ammontare delle risorse disponibili, queste sono ripartite percentualmente tra tutti coloro che hanno diritto al bonus.
Limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, il credito d'imposta è stato concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, venendo meno il requisito dell'incremento minimo dell'1% rispetto agli investimenti effettuati l'anno precedente.
Dal 2023, invece, a seguito delle modifiche introdotte dal “Decreto energia” (DL n. 17 del 1° marzo 2022, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34), per beneficiarne, è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente. La percentuale dell’agevolazione è, poi, tornata al valore del 2019, ossia al 75%.
Per beneficiare dell’agevolazione fiscale, come anticipato, i soggetti interessati devono presentare:
L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.
I contribuenti che nel corso del 2023 hanno inviato la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali, dal 9 gennaio al 9 febbraio 2024 dovranno attestare l’effettiva realizzazione degli stessi, presentando la Dichiarazione sostitutiva.
NOTA BENE: La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, come la precedente comunicazione, deve essere presentata esclusivamente in via telematica, tramite lo specifico servizio disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
L’invio può essere effettuato direttamente dagli interessati o tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni (professionisti, associazioni di categoria, Caf, eccetera).
Il modello di dichiarazione sostitutiva telematica deve essere inviato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione "Servizi" dell'area riservata, accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d'Identità Elettronica (CIE) oppure, nei casi previsti, mediante le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate.
Per maggiori informazioni è possibile consultare l’apposita sezione del sito del Dipartimento editoria oppure la sezione del sito dell'Agenzia delle Entrate, dove sono pubblicati anche il modello di comunicazione/dichiarazione e le relative istruzioni per la compilazione.
NOTA BENE: L’effettivo sostenimento delle spese è soggetto ad una attestazione rilasciata da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità ovvero da un revisore legale dei conti che va rilasciata entro il termine di presentazione della “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”. Tale documento deve essere conservato per eventuali controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Nella dichiarazione sostitutiva in scadenza vanno indicati i dati inerenti agli investimenti pubblicitari effettuati nell’anno 2023 relativi agli acquisti di spazi pubblicitari ed inserzioni commerciali effettuati su giornali (quotidiani o periodici), pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale (deve trattarsi di testate iscritte nel competente Tribunale (art. 5 della Legge n. 47/1948) o presso il Registro degli operatori di comunicazione ( denominato ROC) dotate della figura del direttore responsabile).
È, invece, esclusa dal calcolo la pubblicità effettuata su emittenti televisive e radiofoniche analogiche o digitali.
Analogamente, sono escluse dal calcolo del bonus pubblicità:
ATTENZIONE: L’ammontare degli investimenti riportato nella dichiarazione sostitutiva non può essere superiore a quello esposto nella prenotazione del bonus effettuata in precedenza entro la data del 31 marzo 2023 (in caso di importo superiore l’applicazione non consente di proseguire nella compilazione).
La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta deve essere inviata dal 1° al 31 marzo dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione. |
La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati deve essere trasmessa dal 9 gennaio al 9 febbraio dell’anno successivo a quello agevolato, cioè a quello per il quale è stata presentata la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta. |
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