Con le modifiche introdotte dal Decreto Sostegni all’art. 93 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, il Governo ha previsto la possibilità di prorogare o rinnovare i contratti a tempo determinato per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta, sino al 31 dicembre 2021, senza la necessità di ricorrere alle causali previste dall’art. 19, comma 1, Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e derogando al c.d. stop and go.
Di assoluta rilevanza la specifica di cui al comma 2, art. 17, Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, a mente del quale per accedere alle rivisitate deroghe in materia di contratti a tempo determinato per motivi emergenziali non si terrà conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenute, anche stipulate in forza di precedenti disposizioni legislative adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
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