L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 110 del 2006, chiarisce che è possibile integrare in un atto successivo le dichiarazioni per avere i benefici prima casa se omesse nella dichiarazione di successione o nell’atto di donazione. La stessa cosa vale se nell’atto di acquisto non siano state formulate le dichiarazioni disposte per i trasferimenti agevolati di beni immobili compresi in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati ed in piani di recupero.
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