Il 15 dicembre 2023 si è chiuso il termine per l’invio delle domande di bonus per i lavoratori con part time ciclico; a prescindere dalla qualificazione formale del lavoro a tempo parziale come verticale, misto o orizzontale, gli interessati hanno infatti potuto presentare la domanda di bonus dal 13 novembre fino al 15 dicembre 2023 con riferimento alle annualità 2023 e 2022.
A distanza di circa un mese e mezzo l’Inps, con il messaggio n. 491 del 5 febbraio 2024, torna ad occuparsi dell’una tantum per i lavoratori con part time ciclico, con specifico riferimento alle eventuali istanze di riesame delle domande respinte.
Ma prima di entrare nel merito, facciamo un breve riepilogo del bonus: in che consiste e a chi spetta?
Come illustrato nei precedenti articoli “Bonus per il part time ciclico, ultime ore per la domanda” (contenente anche un'interessante video Guida) e “Bonus ai lavoratori con part time ciclico: attenzione ai controlli dell’INPS”, l’una tantum introdotta dal decreto Aiuti per il solo anno 2022 è stata prorogata per il 2023 dal decreto Anticipi che ne ha anche esteso l’applicazione ai titolari di tutti i rapporti di lavoro part time caratterizzati da una sospensione ciclica dell’attività lavorativa di almeno un mese continuativo, complessivamente non inferiore a sette e non superiore a venti settimane.
L’importo stabilito dal decreto Aiuti, e confermato poi dal decreto Anticipi, è pari a 550 euro e i lavoratori devono essere in possesso dei seguenti requisiti di accesso:
Tornando all’oggetto dell’articolo, vediamo i chiarimenti forniti dall’Inps con il messaggio n. 491 del 5 febbraio 2024 a proposito delle eventuali istanze di riesame delle domande respinte dall’Istituto.
Considerata la gestione amministrativa automatizzata e centralizzata della procedura di istruttoria delle domande, in allegato al messaggio sono riportate in dettaglio le tipologie di motivazioni di reiezione delle indennità nonché la documentazione che il soggetto interessato deve allegare all’istanza qualora ne voglia chiedere il riesame.
Il termine, non perentorio, per proporre riesame è di centoventi giorni decorrenti dal 5 febbraio 2024 o dalla conoscenza della reiezione, se successiva.
L’utente può fare richiesta di riesame attraverso l’apposito pulsante disponibile nella sezione “Dati della domanda”, inserire la motivazione addotta e inviare la relativa documentazione attraverso il link “Allega documentazione”.
In caso di reiezione per mancata o errata valorizzazione dei periodi non interamente lavorati, le strutture territoriali Inps possono dare corso a un esito favorevole anche sulla base della documentazione prodotta dall’interessato.
L’Istituto rammenta che, tra i requisiti di accesso al bonus, il lavoratore non deve essere né titolare di altro rapporto di lavoro dipendente diverso da quello a tempo parziale ciclico né percettore della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI).
NOTA BENE: Con specifico riferimento a tale ultimo requisito, il lavoratore è da intendersi percettore di NASpI anche se alla data di presentazione della domanda sia titolare della prestazione e questa sia stata sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi.
Inoltre, con riferimento al controllo della non titolarità di altro rapporto di lavoro o di trattamento pensionistico diretto, l’Inps chiarisce che lo stesso è effettuato non alla data di presentazione della domanda bensì alla data del 30 novembre 2022, ultima data utile originariamente indicata nella circolare n. 115/2022 (si veda il paragrafo 1 della circolare n. 109/2023).
L’Istituto precisa inoltre che:
Infine, per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, una settimana non interamente lavorata corrisponde a sei giorni non lavorati, per cui sette settimane corrispondono a quarantadue giorni, mentre venti settimane corrispondono a centoventi giorni.
Infine, tutti i requisiti devono essere soddisfatti contemporaneamente in almeno un rapporto di lavoro a tempo parziale ciclico - rispettivamente per l’anno 2021 e per l’anno 2022 - con il medesimo datore di lavoro, qualora il lavoratore ne avesse più di uno.
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