Bonus IRPEF facilmente recuperabile. Ai datori le indicazioni agenziali con circolare 22/E/2014

Pubblicato il 17 luglio 2014 Un comunicato stampa delle Entrate, pubblicato sul Sito Internet dell’Amministrazione finanziaria l’11 luglio 2014, annuncia la contemporanea emanazione della circolare n. 22 sul recupero del bonus Irpef ad opera dei datori di lavoro.

Questi, possono facilmente recuperare in compensazione, tramite il modello di versamento F24, il credito d’imposta del bonus Irpef erogato ai dipendenti. Per di più, la compensazione non sconta i limiti ordinari come quello dell’importo massimo annuale di 700mila euro o quello del divieto di utilizzo in presenza di debiti iscritti a ruolo (circolare n. 9/E del 14 maggio 2014).

Sono due tra le precisazioni che leggiamo nel testo agenziale, ove l’Agenzia delle Entrate chiarisce come recuperare il vantaggio fiscale che oramai rappresenta la tipicità del Governo Renzi e fornisce alcuni esempi sul meccanismo di compilazione del modello F24 per il recupero del credito, a seguito delle modifiche introdotte in sede di conversione in legge del Dl n. 66 del 2014, c.d. “Decreto Irpef” (Legge n. 89/2014), pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” n. 95 del 24 aprile 2014.

I datori di lavoro, al fine del recupero del credito erogato ai lavoratori, mentre prima della conversione in Legge del c.d. “Decreto Irpef” utilizzavano, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute del singolo periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per lo stesso periodo, dovranno ora utilizzare esclusivamente il modello di versamento F24 e potranno adoperare l’importo corrispondente al credito in compensazione di qualsiasi importo a debito (anche in sezioni diverse dalla sezione dedicata allo Stato, come Inps, Regioni, Imu e altri tributi locali).

L’eventuale credito non utilizzato in compensazione potrà essere impiegato nei successivi versamenti effettuati tramite modello di pagamento F24.

n.b. - Sono in ogni caso fatti salvi i comportamenti dei sostituti d’imposta che, prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, abbiano recuperato il credito erogato ai lavoratori utilizzando il modello di pagamento F24.

I due limiti che la Legge ha imposto - quello annuale di 700mila euro entro cui il datore può recuperare mediante compensazione in F24 il credito erogato (articolo 34 della Legge n. 388/2000) e quello fissato con il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessorie di ammontare superiore a 1.500 euro (articolo 31 del Decreto legge n. 78/2010), non operano.

E’ quanto hanno chiarito la circolare 9/E del 14 maggio scorso e la circolare che commentiamo, la 22/E dell’11 luglio.

In caso di compresenza di credito da erogare e credito da recuperare, le interpretazioni delle Entrate informano il sostituto d’imposta che nello stesso mese eroga il credito a taluni lavoratori e, contestualmente, recupera il credito erogato in precedenza ad altri, che egli dovrà utilizzare in compensazione o versare solo l’importo netto risultante dalla differenza.

IPOTESI N. 1 - Importo del credito erogato superiore a quello recuperato = Il sostituto d’imposta può utilizzare in compensazione solo l’importo netto risultante dalla differenza.

IPOTESI N. 2 - Importo del credito recuperato ai lavoratori superiore a quello erogato = il sostituto d’imposta deve versare la differenza a debito entro gli ordinari termini di versamento delle ritenute d’acconto, utilizzando il codice tributo 1655.

Le compensazioni effettuate dovranno essere evidenziate nel modello di dichiarazione 770, secondo modalità che saranno riportate nelle istruzioni per la compilazione.

La conversione in Legge 89/2014 del Dl 66/2014 ha portato novità anche nel recupero delle somme erogate dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici, che possono ancora recuperare il bonus corrisposto:

- mediante compensazione, con i modelli F24 Ordinario (in caso di saldo pari a zero) ed F24 Enti pubblici (in caso di contestuale versamento);

- mediante riduzione (scomputo) dei versamenti delle ritenute e, per la eventuale parte mancante (eccedenza), dei contributi previdenziali. In questo caso, saranno poi l’Inps e gli altri enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria a recuperare i contributi non versati, attingendo all’importo delle ritenute da versare mensilmente all’erario.

Infine, mese ed anno, nel modello di versamento F24 vanno indicati in rapporto al giorno in cui il credito è stato erogato ai lavoratori, anche ove utilizzato nel 2015, in genere coincidente con quello di pagamento delle retribuzioni.

Un’erogazione effettuata, però, entro il 12 gennaio 2015 va considerata come avvenuta a dicembre 2014. Analogamente, il sostituto d’imposta che eroga il credito in sede di conguaglio di fine anno a gennaio o febbraio 2015 è tenuto ad indicare come mese e anno di riferimento, rispettivamente, “12” e “2014”.

NORME E PRASSI

- DECRETO LEGGE N. 66 DEL 24 APRILE 2014 (LEGGE N. 89 DEL 23 GIUGNO 2014)
- AGENZIA DELLE ENTRATE - CIRCOLARE N. 9 DEL 14 MAGGIO 2014
- AGENZIA DELLE ENTRATE – CIRCOLARE N. 22 DELL’11 LUGLIO 2014
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