L’Inps fornisce indicazioni in merito alle nuove misure di riduzione della pressione fiscale (bonus Irpef) previste dal DL n. 3/2020, a decorrere dal 1° luglio 2020, a favore dei titolari di redditi da lavoro dipendente e di alcuni redditi ad essi assimilati.
Si tratta della circolare n. 96 del 21 agosto 2020 che, nello specifico, riguarda:
Il riconoscimento della misura è legato al fatto che il dipendente abbia un’imposta lorda, determinata sui redditi da lavoro, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti in base al comma 1 dell’articolo 13 del TUIR. Va ricordato che il DL n. 34/2020 ha inserito una clausola di salvaguardia per la quale la capienza dell’imposta lorda non è necessaria nei casi in cui il reddito abbia subito una riduzione a causa della fruizione delle misure di sostegno introdotte per far fronte all’emergenza Covid-19.
Viene spiegato che tale trattamento integrativo non concorre alla formazione del reddito, deve essere riconosciuto, in via automatica, da parte dei sostituti di imposta, a partire dalle prestazioni rese dal 1° luglio 2020 ed è rapportato al periodo di lavoro.
Qualora il dipendente non possieda o perda i requisiti che danno diritto al bonus deve informare tempestivamente il sostituto d’imposta.
L’erogazione del trattamento integrativo effettuata dal sostituto d’imposta viene recuperata attraverso l’istituto della compensazione tramite il modello F24.
Sono esclusi dalle agevolazioni in discorso i titolari dei redditi da pensione e di redditi assimilati a lavoro dipendente non richiamati dal DL n. 3/2020. Infine, non ne possono fruire i titolari di redditi professionali e i titolari di partita IVA in forma autonoma o di impresa.
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