Bonus investimenti ZLS, codice tributo per la compensazione nell’F24

Pubblicato il 07 febbraio 2025

L’Agenzia delle Entrate ha istituito, con la risoluzione n. 10/E del 6 febbraio 2025, il codice tributo “7038”, che consente la compensazione del credito d’imposta per investimenti effettuati nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS).

Normativa di riferimento

L’articolo 13 del Decreto legge 7 maggio 2024, n. 60 (Decreto Coesione), convertito con modificazioni dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95, ha introdotto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che hanno effettuato investimenti tra l’8 maggio 2024 e il 15 novembre 2024 per l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle ZLS. Queste zone sono state istituite ai sensi dell’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Con decreto del 30 agosto 2024 del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono state definite le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta.

Caratteristiche del credito d’Imposta

L’agevolazione riguarda gli investimenti che fanno parte di un progetto di investimento iniziale, come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Sono ammessi:

Il valore dei terreni e fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Sono esclusi dall’agevolazione:

Presentazione della comunicazione per l’accesso al credito

Per poter fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati hanno dovuto comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024.

Utilizzo del credito d’imposta e codice tributo “7038”

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. In caso contrario, l’operazione di versamento sarà rifiutata.

Per consentire tale compensazione, la risoluzione agenziale n. 10/E/2025 ha istituito il codice tributo “7038”, denominato:

Il codice tributo 7038 deve essere esposto nella sezione “Erario”:

Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno di sostenimento dei costi nel formato AAAA.

Verifica dell’agenzia delle entrate e percentuale di fruizione

L’Agenzia delle Entrate, al momento della presentazione dei modelli F24, verificherà che l’importo del credito compensato non superi il limite massimo disponibile, sulla base delle comunicazioni ricevute.

Calcolo della percentuale di fruizione

Secondo il DM 30 agosto 2024, il limite massimo di fruizione del credito d’imposta è determinato dalla percentuale comunicata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarà pubblicato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni (ovvero entro il 9 febbraio 2025).

Ogni beneficiario potrà consultare l’ammontare del credito d’imposta disponibile in compensazione accedendo al cassetto fiscale, tramite l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

NOTA BENE: Il credito sarà utilizzabile a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che determina la percentuale di fruizione, come stabilito dal DM 30 agosto 2024.

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