Misure del tax credit 2024 ridotte rispetto al 2023 per gli investimenti in attività di transizione ecologica, innovazione tecnologica ed altre attività innovative (design e ideazione estetica), mentre resta ferma al 10% l’aliquota prevista per le attività di ricerca e sviluppo. Terminato, invece, con il 2023, salvo proroghe, il bonus potenziato diretto a incentivare l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo afferente strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.
Nella disamina che segue si fornisce un quadro di sintesi delle principali disposizioni in materia.
Possono beneficiare del tax credit tutte le imprese residenti in Italia, esclusi, quindi, gli esercenti arti e professioni, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti - indipendentemente:
che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili.
Pertanto, il beneficio è fruibile anche dalle imprese agricole che svolgono attività che determinano il reddito in base alle disposizioni dell’articolo 32 del Tuir nonché dai soggetti che si avvalgono del regime forfettario. Inoltre - stando alla norma - le imprese possono fruire del credito d’imposta anche a prescindere dal regime contabile adottato; conseguentemente, possono accedere al beneficio i soggetti che adottano un regime di contabilità semplificata (ex articolo 18 del D.P.R. 600/1973).
Di converso, restano esclusi dalla possibilità di fruire del credito d’imposta le imprese che si trovano in stato di crisi (ossia in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, altra procedura concorsuale) nonché le imprese destinatarie di “sanzioni interdittive” derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (Dlgs. 231/2001).
In merito a queste ultime, nella circolare 9/E/2021 è stato confermato l’orientamento secondo cui l’applicazione delle sanzioni interdittive comporta una limitazione temporanea all’esercizio di un diritto o di una facoltà da parte del soggetto destinatario della sanzione e, pertanto, l’esclusione soggettiva dal credito d’imposta deve riguardare solo l’arco temporale interessato dalla relativa sanzione interdittiva. Quindi, gli investimenti effettuati nel periodo interessato dalle sanzioni interdittive saranno irrilevanti agli effetti della disciplina agevolativa e i relativi costi saranno esclusi dalla base di calcolo del credito d’imposta.
Per le imprese ammesse al credito d'imposta, poi, la fruizione del beneficio è subordinata alla condizione del rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore nonché al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori.
Il credito d’imposta, nella sua attuale formulazione, è articolato in aliquote e massimali differenziati sulla base della tipologia di investimento agevolato che si intende effettuare.
In particolare, il tax credit opera fino al periodo d'imposta:
ATTENZIONE: Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.
Si rileva, dunque, la situazione che segue.
Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo
Il credito per attività di ricerca e sviluppo (articolo 1, comma 200 della L. 160/2019) è riconosciuto:
Per quanto concerne la base di calcolo del bonus occorre far riferimento ai seguenti costi.
Costi di ricerca e sviluppo agevolabili |
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a) spese del personale |
Spese relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Soggetti con età < 35 anni - maggiorazione Le spese relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline tecnico-scientifiche, assunti dall'impresa a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare. |
b) Beni materiali mobili e software
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Quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati:
Nel caso in cui tali beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di ricerca e sviluppo. |
c) contratti extra-muros |
Spese per contratti di ricerca extra-muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili. Nel caso di contratti di ricerca extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca nonché con start-up innovative aventi sede in Italia, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare (risposta a interpello 454/E/2020). Nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, le spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti (anche se appartenenti allo stesso gruppo) siano fiscalmente residenza nell’UE, in stati SEE o negli Stati (cd. white list) previsti dall’elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996. |
d) privative industriali |
Quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale:
Tali spese sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi residenti nel territorio dello Stato o fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati UE, in Stati SEE o in Stati (cd. white list) compresi nell'elenco di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996. Non si considerano, comunque, ammissibili le spese derivanti da operazioni con imprese appartenenti allo stesso gruppo. |
e) servizi di consulenza |
Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta si considerano ammissibili al credito d'imposta:
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f) Materiali per prototipi
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Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta svolti internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota
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Crediti d'imposta per innovazione tecnologica 4.0 e green
Per le attività di innovazione tecnologica il credito di imposta è riconosciuto:
ATTENZIONE: Per tale credito d’imposta si evidenzia un calo nella misura del beneficio rispetto al 2023; fino al 2023, infatti, il tax credit era riconosciuto nella misura del 10%, nel limite massimo di 2 milioni di euro.
In merito, poi, alle attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti/processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale “4.0” il credito di imposta è riconosciuto:
ATTENZIONE: Anche per tale credito d’imposta si evidenzia un calo nella misura del beneficio rispetto al 2023; fino al 2023, infatti, il credito d’imposta era riconosciuto nella misura del 10% della relativa base di calcolo (assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili), nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
Per quanto concerne la base di calcolo del bonus in parola occorre far riferimento ai seguenti costi.
Costi di innovazione tecnologica |
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a) spese del personale |
Spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa. Soggetti con età < 35 anni - maggiorazione Le spese relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline tecnico-scientifiche, assunti dall'impresa a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare. |
b) Beni materiali mobili e software
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Quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota:
Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di innovazione tecnologica. |
c) contratti per attività del commissionario
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Spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica. Nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, le spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti (anche se appartenenti allo stesso gruppo) siano fiscalmente residenti nell’Unione Europea, in stati SEE o negli Stati (cd. white list) previsti dall’elenco di cui al Decreto 4 settembre 1996. |
d) servizi di consulenza |
Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta. Dette spese si considerano ammissibili al credito d'imposta:
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e) materiali per realizzazione di prototipi |
Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale agevolabili ovvero del 30% delle spese per contratti aventi ad oggetto attività svolte dal soggetto commissionario. |
Credito d'imposta per attività di “design e ideazione estetica”
Per le attività di design e ideazione estetica il credito di imposta è riconosciuto:
Anche per tale credito d’imposta si registra una riduzione nella misura del beneficio rispetto al 2023; fino a tale anno, il credito d’imposta era riconosciuto nella misura del 10% della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro ragguagliato ad anno.
ATTENZIONE: Sono attività innovative ammissibili al credito d'imposta le attività di design e ideazione svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari (art. 4 del Decreto 26 maggio 2020).
Per quanto concerne la base di calcolo del bonus occorre far riferimento ai seguenti costi.
Costi di design e innovazione |
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a) spese del personale |
Spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica, nei limiti dell'effettivo impiego in tali attività. Concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare le spese di personale relative a soggetti:
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b) Beni materiali mobili e software
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Quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari:
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c) contratti per attività del commissionario |
Spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese. Nel caso di contratti stipulati con soggetti “esteri”, le spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti (anche se appartenenti allo stesso gruppo) siano fiscalmente residenza nell’UE, in stati SEE o negli Stati (cd. white list) previsti dall’elenco di cui al Decreto 4 settembre 1996. |
d) servizi di consulenza |
Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta, nel modo seguente:
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e) materiali e forniture |
Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo pari al 30% delle spese di personale ovvero delle spese per contratti aventi ad oggetto attività svolte dal soggetto commissionario. |
ATTENZIONE: E' terminato con il 2023, salvo ulteriori proroghe, anche il credito d’imposta potenziato diretto a incentivare l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo, direttamente afferente a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
Crediti d’ imposta Ricerca, Sviluppo e Innovazione - Tabella di sintesi |
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Credito d’imposta |
Percentuali anno 2024 |
Ricerca & sviluppo |
10%, nel limite di 5 milioni di euro |
Innovazione tecnologica |
5%, nel limite di 2 milioni di euro |
Design e ideazione estetica |
5%, nel limite di 2 milioni di euro |
Innovazione 4.0 e green |
5%, nel limite di 4 milioni di euro |
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Credito d’imposta |
Percentuali anno 2025 |
Ricerca & sviluppo |
10%, nel limite di 5 milioni di euro |
Innovazione tecnologica |
5%, nel limite di 2 milioni di euro |
Design e ideazione estetica |
5%, nel limite di 2 milioni di euro |
Innovazione 4.0 e green |
5%, nel limite di 4 milioni di euro |
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Credito d’imposta |
Percentuali anno 2026-2031 |
Ricerca & sviluppo |
10%, nel limite di 5 milioni di euro |
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
Sul piano operativo, il tax credit è utilizzabile:
A tale credito d’imposta non si applica il limite generale di compensazione in F24 (2 milioni di euro), né il limite annuale di utilizzo dei crediti d’imposta da quadro RU (250.000 euro, di cui alla L. 244/2007).
Occorre evidenziare che il credito d'imposta:
Al fine di favorire l'applicazione del credito d'imposta in condizioni di certezza operativa, le imprese possono richiedere, ai soggetti abilitati, una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio. La certificazione può essere rilasciata esclusivamente dai soggetti iscritti all'Albo dei certificatori (art. 2 del DPCM 15 settembre 2023).
Tale certificazione può essere richiesta anche per l'attestazione:
Inoltre, la citata certificazione:
ATTENZIONE: L'impresa che intenda avvalersi della certificazione deve farne richiesta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy secondo le modalità che saranno definite con decreto ministeriale e versare i diritti di segreteria pari a 252 euro per ogni certificazione.
Sono previsti precisi obblighi di conservazione documentale a carico dei beneficiari dell’agevolazione. Ai fini del credito d’imposta, infatti, il sostenimento delle spese deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro (fermi restando i limiti previsti per il tax credit relativo a ciascuna tipologia di attività).
Ai fini dei successivi controlli, le imprese – quale ulteriore adempimento - sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica asseverata che:
ATTENZIONE: Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.
Infine, le imprese che si avvalgono dei citati tax credit sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy “al solo fine di consentire al Ministero (...) di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative” legate a “Industria 4.0”. Con il decreto ministeriale 6 ottobre 2021 è stato approvato il relativo modello di comunicazione che, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo cirsid@pec.mise.gov.it.
Il modello di comunicazione deve essere trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi di ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti. L’eventuale mancato invio non determina effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.
Quadro Normativo |
- LEGGE N.197 DEL 29/12/2022, ARTICOLO 1, COMMA 268; |
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