Dal 1° settembre 2024 sono attivi tre nuovi esoneri contributivi introdotti dal Decreto Coesione (decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95).
Si tratta del Bonus Giovani, del Bonus Donne svantaggiate e del Bonus Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica).
La loro operatività è subordinata all’emanazione di decreti attuativi e delle istruzioni Inps (e in qualche caso, anche alla preventiva autorizzazione della Commissione europea), ma i datori di lavoro, per trarre il massimo profitto, possono, già dal 1° settembre 2024, programmare nuove assunzioni.
Un quadro chiaro e ben definito delle nuove opportunità aiuterà, aziende e professionisti, a orientarsi verso scelte più consapevoli.
Analizziamo di seguito i vantaggi dei tre bonus applicabili a decorrere dalle assunzioni (e, nei casi ammessi, dalle trasformazioni a tempo indeterminato) decorrenti dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025.
Prima di addentrarci nell’analisi, è importante però sottolineare che i nuovi incentivi del decreto Coesione per l’occupazione di giovani e donne svantaggiate non sostituiscono i vecchi esoneri strutturali vale a dire l’esonero Giovani under 30 di cui alla legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi 100-108 e 113-114, legge 27 dicembre 2017, n. 205) e il Bonus Donne svantaggiate della legge Fornero (articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012).
I datori di lavoro rientranti nella platea dei destinatari potranno pertanto scegliere se avvalersi del vecchio esonero strutturale o del nuovo esonero temporaneo del decreto Coesione.
L’esonero contributivo (articolo 22 del Decreto Coesione) è riservato ai datori di lavoro privati, con esclusione dei datori di lavoro domestico.
L’incentivo contributivo agevola:
Non rientrano nelle agevolazioni i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.
L’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi e copre il 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel rispetto del limite massimo agevolabile di 500 euro mensili.
NOTA BENE: Nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, il limite massimo mensile sale a 650 euro.
L’esonero non si estende a premi e contributi INAIL, che pertanto sono dovuti per intero.
Per poter beneficiare dell’esonero, i datori di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non devono aver effettuati licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore incentivato, o di un lavoratore con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, nei sei mesi successivi all’assunzione comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Il bonus donne (articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95) è destinato ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, le seguenti categorie di lavoratrici:
L'esonero contributivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
Per le assunzioni agevolate, ai datori di lavoro privati è riconosciuto un esonero del 100% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL).
Il nuovo Bonus Donne è fruibile nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice, per un periodo massimo di 24 mesi.
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto.
Il Bonus Zona Economica Speciale (ZES) unica (articolo 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95) è rivolto esclusivamente ai datori di lavoro privati, con esclusione dei datori di lavoro domestico, con un numero di dipendenti non superiore a 10, calcolati nel mese di assunzione.
L’esonero contributivo è applicabile alle assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.
I contratti devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato e le sedi o unità produttive devono essere ubicate in una delle regioni appartenenti alla Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno.
I lavoratori per i quali è possibile ottenere l’esonero contributivo devono rientrare in una delle seguenti categorie:
L'esonero è applicabile anche nei confronti dei soggetti che, al momento dell’assunzione incentivata, siano stati precedentemente impiegati a tempo indeterminato da un diverso datore di lavoro che abbia beneficiato parzialmente del bonus ZES Unica.
L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
Il Bonus ZES Unica prevede un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, con esclusione dei premi e contributi INAIL.
L’esonero ha una durata massima di 24 mesi e un limite massimo di 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.
In analogia a quanto previsto per il Bonus Giovani di cui prima, i datori di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non devono aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva.
Comporta la revoca dell’esonero il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore incentivato, o di un lavoratore con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, nei sei mesi successivi all’assunzione.
Si fornisce una tabella comparativa che mette a confronto i tre bonus:
Bonus Giovani |
Bonus Donne |
Bonus ZES unica |
|
Normativa di riferimento |
Articolo 22 decreto Coesione |
Articolo 23 decreto Coesione |
Articolo 24 decreto Coesione |
Periodo di applicazione |
1° settembre 2024 - 31 dicembre 2025 |
1° settembre 2024 - 31 dicembre 2025 |
1° settembre 2024 - 31 dicembre 2025 |
Destinatari |
Datori di lavoro privati (esclusi datori di lavoro domestico) |
Datori di lavoro privati (esclusi datori di lavoro domestico) |
Datori di lavoro privati fino a 10 dipendenti (esclusi datori di lavoro domestico) |
Tipologie di contratti e lavoratori agevolati |
Assunzioni a tempo indeterminato di giovani operai, impiegati e quadri, under 35 (esclusi dirigenti), al primo impiego stabile Trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato |
Assunzioni a tempo indeterminato di: - donne senza impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi della ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea - donne senza impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi in settori con alta disparità di genere - donne senza impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti |
Assunzioni a tempo indeterminato di: - disoccupati da almeno 24 mesi con età minima di 35 anni e con qualifica di operai, impiegati e quadri (esclusi dirigenti) - presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno. |
Esclusioni |
Rapporti di lavoro domestico Rapporti di apprendistato |
Rapporti di lavoro domestico Rapporti di apprendistato |
Rapporti di lavoro domestico Rapporti di apprendistato |
Condizioni generali e specifiche |
Principi generali in materia di incentivi all’assunzione, stabiliti dall’articolo 31 del D.Lgs n. 150/2015 Regolarità contributiva (DURC) e altre condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 Nessun licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti l’assunzione Revoca dell’esonero se avviene un licenziamento per giustificato motivo oggettivo nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata |
Principi generali in materia di incentivi all’assunzione, stabiliti dall’articolo 31 del D.Lgs n. 150/2015 Regolarità contributiva (DURC) e altre condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 Incremento occupazionale netto |
Principi generali in materia di incentivi all’assunzione, stabiliti dall’articolo 31 del D.Lgs n. 150/2015 Regolarità contributiva (DURC) e altre condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 Nessun licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti l’assunzione Revoca dell’esonero se avviene un licenziamento per giustificato motivo oggettivo nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata |
Durata massima dell’esonero |
24 mesi |
24 mesi |
24 mesi |
Misura dell’esonero |
100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino a un massimo di 500 euro mensili (650 euro mensili nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) |
100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro fino a un massimo di 650 euro mensili |
100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro fino a un massimo di 650 euro mensili |
Esonero premi e contributi INAIL |
NO |
NO |
NO |
Compatibilità con altri incentivi |
NO Compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione per nuove assunzioni (D.lgs. 216/2023) |
NO Compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione per nuove assunzioni (D.lgs. 216/2023) |
NO Compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione per nuove assunzioni (D.lgs. 216/2023) |
Operatività |
Decreto attuativo Preventiva autorizzazione della Commissione europea Istruzioni dell’INPS |
Decreto attuativo Istruzioni dell’INPS |
Decreto attuativo Preventiva autorizzazione della Commissione europea Istruzioni dell’INPS |
QUADRO NORMATIVO Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95 |
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