L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 236 del 2 marzo 2023, ha fornito precisazioni sul riacquisto del credito ceduto inerente a bonus edilizi (nella specie, bonus facciate) e sulla possibilità di conteggiare l'IVA indetraibile nel calcolo dell'agevolazione.
Il caso è stato prospettato da un istituto bancario che ha effettuato lavori rientranti nel bonus facciate affidandoli in appalto e fruendo dello sconto in fattura. La banca vorrebbe riacquistare i creduti maturati dalle imprese che hanno eseguito i lavori.
Tra i vari interventi edilizi ammessi ad agevolazione, la legge di bilancio 2020, modificata da quella del 2021, ha previsto la detrazione dall'imposta lorda del 90 per cento delle spese documentate sostenute negli 2020 e 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (cd. bonus facciate).
La percentuale, per mano della legge di bilancio 2022 è stata ridotta al 60%.
La risposta n. 236/2023 va verso il parere positivo: i beneficiari del credito d'imposta derivante dalla procedura di sconto in fattura possono procedere alla cessione dello stesso al committente.
Questo perché trattasi di soggetto esercente attività creditizia che riacquisterebbe il credito in tale veste, in assenza di un'espressa preclusione per i cessionari banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del TUB di riacquistare, nell'ambito della predetta attività creditizia e finanziaria, i crediti derivanti dalla realizzazione di interventi agevolabili da loro stessi realizzati (in qualità di committenti).
L’Agenzia delle Entrate, poi, si sofferma sulla rilevanza tra i costi ammissibili dell'IVA indetraibile relativa agli acquisti per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 36 bis del DPR n. 633/1972.
Ai sensi dei vari documenti di prassi emanati, nella detrazione rientra il costo dell'eventuale IVA totalmente indetraibile ai sensi dell'articolo 19 bis 1 del DPR n. 633/1972 ovvero per effetto dell'opzione prevista dall'articolo 36 bis del medesimo Dpr 633.
Dunque, l'Iva totalmente indetraibile per effetto delle opzioni in discorso costituisce una componente di spesa agevolabile, in quanto onere accessorio di diretta imputazione al posto del bene o degli interventi agevolati.
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