Il susseguirsi, nel giro di breve tempo, di alcuni provvedimenti normativi che hanno modificato la disciplina relativa alle cessioni dei crediti derivanti da detrazioni “edilizie” ha creato molti dubbi negli operatori del settore.
Per far chiarezza sull’intreccio di date che il decreto Sostegni-ter (Dl 4/2022) e il successivo decreto Frodi (Dl 13/2022) hanno creato con la loro entrata in vigore è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad una FAQ che è stata pubblicata in data 17 marzo 2022.
La domanda posta all’Amministrazione finanziaria è stata la seguente:
Nel rispondere, l’Agenzia ha pubblicato uno schema che spiega ai contribuenti quanti passaggi hanno ancora a disposizione, alla luce del combinato disposto delle norme sopra menzionate.
E’ bene ricordare brevemente il susseguirsi di norme che hanno introdotto e, poi, successivamente modificato la possibilità di cessione multipla dei crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi.
L’articolo 121 del Decreto legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ammetteva, in origine e per lo stesso credito, un numero illimitato di cessioni successive alla prima.
Successivamente è intervenuto il comma 1, dell'art. 28 del Decreto legge n. 4/2022, cd. decreto Sostegni-ter, a bloccare le cessioni successive alla prima effettuate dal fornitore che aveva riconosciuto lo sconto al committente o dal primo cessionario del credito d'imposta.
Con l’entrata in vigore del Decreto Frodi (Dl n. 13/2022) è stato modificato nuovamente l'articolo 121 del Decreto Rilancio, prevedendo la soppressione del comma 1, dell'art. 28 del decreto Sostegni-ter, con la conseguente reintroduzione delle cessioni multiple dei bonus edilizi (o cessioni a cascata).
Infatti, l’articolo 1, comma 2, del Dl Frodi ha modificato gli articoli 121 e 122 del Dl n. 34/2020, reintroducendo il divieto di cessione ulteriore alla prima con riferimento al Superbonus, ai Bonus diversi dal Superbonus e ai Bonus anti-COVID, ha previsto di nuovo la possibilità – a partire dal 26 febbraio 2022 (data di entrata in vigore del decreto Frodi) – di effettuare due ulteriori cessioni a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, nonché imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia (cosiddetti soggetti “qualificati”).
Tuttavia, nessuna modifica è intervenuta sul comma 2 dell’articolo 28, del Dl n. 4/2022, che detta la disciplina transitoria per le comunicazioni effettuate entro il 16 febbraio 2022, e sul successivo comma 3, che prevede la nullità dei contratti stipulati in violazione delle nuove misure.
Alla luce del suddetto alternarsi di norme, è stato chiesto all’Amministrazione finanziaria, dopo l'entrata in vigore del Decreto legge n. 13/2022, quante e quali fossero le cessioni da effettuarsi per i contribuenti che, in data anteriore alla vigenza del suddetto decreto Frodi (26/02/2022), avessero già effettuato la comunicazione per l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Infatti il Dl Frodi ha:
ripristinato le cessioni multiple dalla data della sua entrata in vigore (26/02/2022);
introdotto il divieto di esecuzione di cessioni parziali successive alla prima per le comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura da inviare all'Agenzia a partire dal prossimo 1° maggio.
L’Agenzia delle Entrate, nel rispondere alla FAQ, al fine di tutelare il legittimo affidamento dei contribuenti ed evitare disparità di trattamento, ha fornito le seguenti indicazioni, tenendo conto delle due diverse condizioni in cui il contribuente si poteva trovare alla data di entrata in vigore del decreto Frodi:
prima cessione o sconto;
cessioni successive alla prima.
Prima cessione o sconto comunicati all'Agenzia entro il 16 febbraio 2022: il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e poi due volte a soggetti “qualificati”.
Prima cessione comunicata all'Agenzia dal 17 febbraio 2022: il credito può essere ceduto due volte a soggetti “qualificati”.
Sconto comunicato all'Agenzia dal 17 febbraio 2022: il credito può essere ceduto una volta a chiunque e poi due volte a soggetti “qualificati”.
Cessioni successive alla prima comunicate all'Agenzia entro il 16 febbraio 2022: il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e poi due volte a soggetti “qualificati”.
Cessioni successive alla prima comunicate all'Agenzia entro il 16 febbraio 2022 e cessione jolly comunicata all’Agenzia dal 17 febbraio: il credito può essere ceduto due volte a soggetti “qualificati”.
Grazie ai chiarimenti resi con la FAQ, l’Agenzia delle Entrate fornisce finalmente indicazioni chiare che consentiranno di adeguare insieme al partner tecnologico Sogei la piattaforma per la cessione dei crediti. Così, a seconda delle diverse finestre temporali, il software potrà dare risposte sulle cessioni ancora a disposizione.
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