Bonus edilizi, nuova proroga per la comunicazione delle opzioni

Pubblicato il 08 aprile 2022

Novità per la piattaforma per la comunicazione delle opzioni relative a cessione e sconto in fattura: dall’Agenzia delle Entrate è arrivato il nuovo modello di comunicazione delle opzioni, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche, che tiene conto delle recenti modifiche normative in relazione agli interventi per i quali sono esercitabili le opzioni e all’obbligo di apporre il visto di conformità alla comunicazione.

Con il provvedimento del 3 febbraio 2022, firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, si devono considerare superate le precedente disposizioni del provvedimento dell’8 agosto 2020 e si dà attuazione alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) e dal Decreto Sostegni Ter (Dl n. 4/2022).

Con il documento di prassi, infatti, sono ridefinite le modalità e i termini per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi.

Superbonus e bonus edilizi, nuovo modello utilizzabile dal 4 febbraio

Il nuovo modello del 3 febbraio 2022 sostituisce il precedente modello approvato con il provvedimento prot. n. 283847 dell’8 agosto 2020, come modificato dal provvedimento prot. n. 312528 del 12 novembre 2021.

Esso tiene conto delle novità introdotte per gli interventi oggetto di opzione e in merito all’obbligo di apporre il visto di conformità alla comunicazione.

Pertanto, il nuovo modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”  deve essere utilizzato dai contribuenti dal 4 febbraio 2022, per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi.

Tale comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

A partire dal 4 febbraio, quindi, una volta esaurite le operazioni di aggiornamento del software, il nuovo modello potrà essere utilizzato per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità.

Inoltre, l’aggiornamento del modello e delle relative istruzioni è stato effettuato anche per consentire di gestire tutte le situazioni di cessione delle rate residue di detrazione non fruite, in relazione agli interventi sulle parti comuni degli edifici.

Come preannunciato dall’Agenzia delle Entrate, gli aggiornamenti saranno progressivamente resi disponibili a decorrere dalle comunicazioni delle opzioni inviate dal 4 e dal 24 febbraio 2022 per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Dal 24 febbraio 2022, poi, sarà possibile trasmettere anche le comunicazioni delle opzioni relative alle detrazioni spettanti, dall’anno 2022, per il nuovo intervento di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche e sarà tempestivamente pubblicata sul sito internet dell’Agenzia una nuova versione delle specifiche tecniche.

Infine, nel provvedimento di ieri è previsto che, dato che la dichiarazione dei redditi precompilata sarà resa disponibile a partire dal 30 aprile 2022, per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un maggiore lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni, per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione dovrà essere trasmessa entro il 7 aprile 2022, anziché entro il 16 marzo.

Sostegni-ter, comunicazione opzioni entro il 29/04. Aggiornati i software

Con la conversione in legge del decreto Sostegni-ter (Legge n. 25 del 28 marzo 2022) è stato concesso un ulteriore periodo extra per trasmettere all’Agenzia delle entrate le comunicazioni per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito in luogo delle detrazioni fiscali spettanti per gli interventi – sia sulle unità immobiliari sia sulle parti comuni degli edifici – di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

E’ stata, di fatto, prorogata dal 7 al 29 aprile 2022 la scadenza relativa alla comunicazione per la cessione del credito e lo sconto in fattura.

La proroga riguarda le spese sostenute nel 2021 e, parimenti, le rate residue non fruite delle detrazioni relative a spese sostenute nel 2020.

Per tener conto di questo ulteriore slittamento (rispetto al il termine ordinario del 16 marzo), l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito web le specifiche tecniche e i software di compilazione e controllo in linea con la nuova scadenza.

Entrambi i software vengono aggiornati alla versione 1.2.2 del 7 aprile 2022.

La mancata trasmissione della comunicazione nel suddetto termine, così come la presentazione della comunicazione con modalità difformi, ne comportano lo scarto in fase di accoglienza, rendendo l’opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

Opzioni dei bonus edilizi, due nuove FAQ. Proroga del periodo transitorio

Parallelamente alla pubblicazione del provvedimento con il nuovo modello di comunicazione, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato anche le FAQ sul Superbonus, integrandole con due quesiti sul regime transitorio della norma del Decreto Sostegni-ter che elimina le cessioni multiple.

Infatti, l’articolo 28 del Decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022, ha eliminato la possibilità di effettuare le cessioni del credito successive alla prima per il Superbonus al 110% e gli altri bonus cedibili: così, in pratica dal 27 gennaio 2022, è possibile effettuare una sola cessione, senza possibilità di ulteriori cessioni “a catena”.

Esiste però un periodo transitorio, per il quale i crediti che – alla data del 7 febbraio 2022 – sono stati già oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, possono essere oggetto di una ulteriore e sola cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Ad una condizione: prima del 7 febbraio 2022 è necessario che sia stata trasmessa la comunicazione all’Agenzia delle entrate, a prescindere dal numero di cessioni avvenute prima di questa data.

Considerati i tempi tecnici necessari per l’adeguamento del software che consente la trasmissione telematica della comunicazione delle opzioni, Con la prima FAQ di ieri si specifica che con un successivo provvedimento direttoriale verrà prorogato dal 7 febbraio al 17 febbraio 2022 il termine entro il quale devono essere inviate le Comunicazioni per le opzioni relative agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022.

Dunque vengono riconosciuti 10 giorni in più per la comunicazione di cessione dei crediti del “periodo transitorio”.

Pertanto, la disciplina transitoria si applica ai crediti ceduti per i quali la relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate sia validamente trasmessa prima del 17 febbraio 2022 (ossia entro il 16 febbraio 2022).

Nella seconda FAQ del 3 febbraio 2022, si affronta il caso di un titolare di un credito che il 28 gennaio 2022 ha comunicato all’Agenzia l’opzione di cessione e che chiede se possa effettuare un’ulteriore cessione il 3 febbraio.

L’Amministrazione finanziaria risponde positivamente, sostenendo che tale ipotesi rientra nella disciplina transitoria del “Sostegni-ter” (articolo 28, comma 2), a condizione che la cessione del 3 febbraio sia validamente comunicata alle Entrate prima del 17 febbraio 2022. In base alle nuove misure, il nuovo cessionario potrà fare una sola ulteriore cessione, a partire dal 17 febbraio.

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