Bonus edilizi. Nuovo modello per comunicazione delle opzioni. Piattaforma chiusa

Pubblicato il 15 novembre 2021

Con l’entrata in vigore, il 12 novembre 2021, del nuovo decreto-legge contenente misure per ridurre gli abusi in materia di detrazioni sui bonus edilizi (n. 157/2021), il primo passo compiuto dall’Agenzia delle entrate è stato chiudere il canale per trasmettere le comunicazioni delle opzioni (cessione e sconto in fattura), dovendo avviare la manutenzione dello stesso per l’adeguamento alle novità introdotte.

Ricordiamo che il Dl n. 157 citato ha esteso a tutti i bonus edilizi l’obbligo di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, in caso di opzione per la cessione o per lo sconto.

Nella stessa giornata del 12 novembre, però, l’Agenzia ha provveduto a rendere disponibile il nuovo modello (con istruzioni e specifiche tecniche) per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

Detrazione per interventi edilizi: nuovo modello per la comunicazione delle opzioni

Dunque, l’Agenzia ha prontamente tamponato il problema sorto con l’entrata in vigore delle misure antifrode per i bonus edilizi. Nella serata del 12 novembre è stato emanato il provvedimento prot. 312528 (che modifica il precedente prot. 283847 dell’8 agosto 2020) a recepimento delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 157/2021, contenente il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

I cittadini sono tenuti a richiedere il visto ai professionisti abilitati non solo per gli interventi relativi al Superbonus ma anche per bonus ristrutturazione, ecobonus, bonus facciate, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Il visto di conformità deve essere rilasciato dal responsabile di un Centro di assistenza fiscale ovvero da uno dei soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3, articolo 3 del Dlgs n. 241/1997 ossia: iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, dei consulenti del lavoro; iscritti nel registro dei revisori legali; iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

Nel nuovo modulo per la comunicazione, è stato modificato il quadro A che ora contiene tutti i riquadri riguardanti gli interventi soggetti al visto. Inoltre, se l’intervento rientra nel superbonus 110 per cento deve essere barrata l’apposita casella.

Si attende la comunicazione dell’Agenzia circa la messa in piena operatività della piattaforma per l’invio delle comunicazioni.

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