Con la fine dell’anno si approssima anche la scadenza di alcune agevolazioni previste per la casa. La nuova Manovra di bilancio improntata alla “prudenza” vede molte agevolazioni fiscali riguardanti la casa ridursi, se non del tutto terminare.
Non si può parlare di una vera stangata per il capitolo casa, dato che si tratta di bonus che già in origine erano stati definiti a termine e i cui tagli alle risorse erano già stati previsti dalle precedenti manovre finanziarie.
Pertanto, con la fine del 2023, si arriverà alla conclusione di una serie di misure emergenziali che erano state messe in atto dai Governi precedenti proprio con l’intenzione di rilanciare l’economia italiana dopo il brusco arresto determinato dalla pandemia di Covid- 19.
Il tutto trova conferma, nero su bianco, nel testo della prossima legge di bilancio.
Per una analisi delle prime novità della Manovra a favore di famiglie, lavoratori e imprese, si consiglia di vedere la mini guida di Edotto: LEGGE DI BILANCIO 2024 LE PRINCIPALI NOVITA’.
Come espressamente detto dalla Premier Meloni, si tratta di una manovra “senza sprechi”. Dunque, l’iter parlamentare del disegno di legge di Bilancio (atto Senato 926) si è mosso in questa direzione: ben otto agevolazioni termineranno o saranno ridotte dopo il 31 dicembre, mentre tutta la partita si è giocata sul Superbonus.
Nel 2024 la maxi-detrazione sui lavori di ristrutturazione si avvierà al termine: si chiuderà definitivamente per le villette (sia quello al 110% prorogato più volte per i ritardatari che quello al 90% previsto per il solo 2023 per i nuclei familiari con un reddito di riferimento non superiore a 15mila euro) e sarà ridimensionato per i condomini, le cui spese sostenute dopo il 31 dicembre saranno agevolate al 70% anziché con la più alta percentuale applicabile quest’anno (110 o 90% a seconda della “prenotazione” con la data di presentazione della Cilas).
Per un approfondimento dei bonus edilizi ancora in vigore nel 2024, dal sismabonus all’ecobonus, dal bonus mobili al bonus verde, fino al bonus barriere architettoniche, si rinvia alla Guida Bonus edilizi pubblicata da Edotto, accessibile gratuitamente, previa registrazione al sito.
Scarica la Guida: Bonus edilizi
Con riferimento ai bonus edilizi, da segnalare una scadenza molto importante fissata al 30 novembre 2023.
NOTA BENE: Entro tale data decade il termine per l’invio delle comunicazioni riguardanti l’istituto della remissione in bonis dei crediti edilizi introdotta dal Decreto Cessioni (Dl n. 11/2023).
La remissione in bonis è un'opzione introdotta per consentire ai contribuenti di rimediare a omissioni o ritardi nella presentazione della documentazione necessaria per beneficiare dei bonus edilizi.
Tale data interessa tutti quei contribuenti che intendevano avvalersi dell'opzione di cessione o sconto in fattura, ma non hanno presentato la relativa comunicazione di opzione entro il 31 marzo 2023, in quanto a tale data non risultava ancora concluso il contratto di cessione del credito con uno dei soggetti qualificati indicati dalla norma.
Il decreto Cessioni, infatti, oltre a prevedere un generalizzato divieto di esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta derivante dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi, ha previsto anche delle deroghe ai suddetti divieti, stabilendo la possibilità di continuare a esercitare l’opzione per lo sconto in fattura e per la cessione dei crediti d’imposta avvalendosi della cosiddetta remissione in bonis.
NOTA BENE: Per rimediare occorre l’invio della comunicazione omessa, o una nuova trasmissione dopo l’annullamento “congiunto” di una precedente comunicazione erronea già accettata dal cessionario
In particolare, il Decreto legge n. 11/2023 ha stabilito due nuove situazioni in cui è possibile usufruire di questa remissione in bonis:
Le condizioni previste per considerare perfezionata la remissione in bonis (rimozione dell’errore/omissione e versamento di 250 euro per ciascun errore/omissione rimosso) devono realizzarsi al più tardi entro il 30 novembre 2023, sempre che la violazione non sia stata constatata dall’Amministrazione finanziaria o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.
SCADENZA: Dunque, entro il 30 novembre 2023, ai fini del perfezionamento della remissione in bonis:
Al mese di novembre 2023 è stata aggiornata anche la Guida dell’Agenzia delle Entrate sul corretto utilizzo della piattaforma “cessione crediti”.
Si tratta del servizio web messo a disposizione dei titolari di crediti d’imposta cedibili per comunicare all’Agenzia delle entrate l’eventuale cessione dei crediti a soggetti terzi, secondo le disposizioni in vigore al momento della cessione.
Attualmente, attraverso la piattaforma possono essere comunicate le cessioni:
Le operazioni effettuate tramite la piattaforma non costituiscono, né sostituiscono, le transazioni, i relativi documenti e gli atti di cessione dei crediti intervenuti tra le parti, ma rappresentano le comunicazioni e le accettazioni delle transazioni già avvenute, affinché siano efficaci ai fini fiscali nei confronti dell’Agenzia delle entrate e i crediti possano essere utilizzati in compensazione tramite modello F24, oppure ulteriormente ceduti ad altri soggetti (nei casi previsti).
NOTA BENE: La presenza dei crediti sulla piattaforma non significa che i crediti stessi siano stati certificati dall’Agenzia come certi, liquidi ed esigibili. Ai sensi delle vigenti disposizioni, l’Agenzia si riserva di controllare in capo al titolare originario del credito o della detrazione l’esistenza dei relativi presupposti.
Con riferimento ai bonus edilizi, si legge nella Guida, la piattaforma consente ai fornitori/cessionari di visualizzare e accettare le transazioni, per utilizzare in compensazione il credito tramite modello F24. In alternativa all’utilizzo in compensazione, è possibile comunicare all’Agenzia l’ulteriore cessione del credito avvenuta nei confronti di altri soggetti, nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore.
Il successivo cessionario visualizzerà sulla piattaforma i dati dei crediti ricevuti. In caso di cessione comunicata per errore, anche se il cessionario non accetta il credito ricevuto, il cedente non potrà utilizzarlo in compensazione oppure cederlo ulteriormente. Affinché il credito erroneamente ceduto possa ritornare nella disponibilità del cedente (anche per riproporre, eventualmente, la cessione con i dati corretti), è necessario che il cessionario rifiuti la cessione, attraverso l’apposita funzione della piattaforma.
ATTENZIONE: L’accettazione e il rifiuto non possono essere parziali. Inoltre, sono irreversibili, salvo casi particolari disciplinati dall’Agenzia con apposite istruzioni rese note con la circolare n. 33/2022.
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