Il 28 marzo 2024 l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la sezione delle risposte alle istanze d’interpello relative al Superbonus.
È stata pubblicata una FAQ per far chiarezza in materia di errori sostanziali intervenuti nelle comunicazioni di opzione per cessione/sconto in fattura riferiti ai bonus edilizi ex art. 121 del decreto Rilancio.
Nello specifico, il quesito rivolto all’Amministrazione finanziaria verteva sulla circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022, la quale chiarisce che nel caso di errori sostanziali presenti nella Comunicazione per l’esercizio dell’opzione relativa alle detrazioni spettanti per i bonus edilizi, di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio, è consentito, su richiesta delle parti, l’annullamento dell’accettazione della cessione dei crediti derivanti dalla Comunicazione errata.
In particolare, in presenza di tale eventualità, si è chiesto quando può essere inviata la nuova Comunicazione corretta.
Nella FAQ del 28 marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate specifica che l’annullamento dell’accettazione delle cessioni di crediti relativi a bonus edilizi, derivanti da Comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, deve essere richiesto con istanza trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.
NOTA BENE: Dopo aver chiesto l’annullamento della Comunicazione errata, al fine di rispettare il termine annuale per l’invio delle Comunicazioni delle opzioni (fissato al 4 aprile 2024 per le spese sostenute nel 2023), sarà possibile inviare la nuova Comunicazione corretta anche se l’annullamento non è stato ancora effettuato.
Una volta eseguita l’operazione tecnica di annullamento dell’accettazione, ne viene data informazione agli interessati.
Al riguardo, l’Agenzia ricorda che:
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