L'agenzia delle Entrate, con provvedimento prot. 97054 del 20 giugno 2016, ha fornito le modalità di fruizione del credito d’imposta a favore delle imprese di esercizio cinematografico, iscritte negli elenchi previsti dall’articolo 3 del Dlgs 28/2004, introdotto dall'articolo 6 del D.L. n. 83/2014.
Tale norma ha istituito un credito d’imposta, per gli anni 2015 e 2016, per le imprese di esercizio cinematografico iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, che abbiano i requisiti della piccola o media impresa secondo le norme Ue, nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per il ripristino, il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, esistenti almeno dal 1° gennaio 1980.
L'attuazione dell'agevolazione è avvenuta con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 12 febbraio 2015.
Il provvedimento agenziale del 20 giugno dispone che il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici; l'utilizzo di altre modalità comporterà il rifiuto dell’operazione di versamento. Con successiva risoluzione verrà istituito il codice tributo da indicare nel modello F24.
Al fine di garantire che il credito sia concesso nei limiti dell’importo complessivamente concesso dal Mibact, questo trasmette all’agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie del credito, con l’importo concesso a ciascuna di esse, nonché le eventuali variazioni e revoche.
A sua volta l'Agenzia effettua sugli F24 ricevuti i controlli automatizzati e qualora dovesse riscontrare che l'importo del credito è superiore all’ammontare del credito residuo oppure che l’impresa non rientra nell’elenco dei soggetti ammessi al beneficio, il modello F24 viene scartato, comunicando lo scarto al soggetto interessato.
Si ricorda che la legge di stabilità 2016 – n. 208/2015 – ha abrogato, dal 1° gennaio 2016, l'articolo 6, commi da 2-bis a 2-sexies, del D.L. 83/2014, riconoscendo il credito d'imposta solo per l'anno 2015.
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